F.L.T.U. - C.U.B.
STATUTO DELLA FEDERAZIONE LAVORATORI TRASPORTI UNITI ITALIANA
Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l’Associazione Sindacale denominata "Federazione Lavoratori Trasporti Uniti Italiana" (F.L.T.Uniti) aderente alla Confederazione Unitaria di Base.
Art. 2 - PRINCIPI GENERALI
L’Associazione Sindacale è un sindacato fondato sui principi di uguaglianza, solidarietà, giustizia sociale, democrazia, autonomia, pacifici ed ecologici.
I caratteri essenziali dell’Associazione Sindacale denominata "Federazione Lavoratori Trasporti Uniti Italiana" (F.L.T.Uniti) sono:
- un sindacato fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione sulla contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica degli interessi diversi presenti nella nostra società;
- un sindacato che raccoglie in un progetto organico, fondato sui principi di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia sociale le aspirazioni, i bisogni, le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società,
- un sindacato capace di andare oltre il diritto uguale, al fine di valorizzare le differenze, realizzare effettive pari opportunità, salvaguardare leminoranze, tutelare i diritti personali indisponibili;
- un sindacato capace di porre sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri (intra ed extracomunitari) per garantire a tutti eguali diritti;
- un sindacato che faccia propria la battaglia dei soggetti deboli, socialmente e fisicamente svantaggiati battendosi per la loro integrazione lavorativa e sociale;
- un sindacato autonomo dai padroni e dallo stato. Autonomia che va realizzata attraverso forti contenuti progettuali, contrastando ogni subalternità politica e culturale attraverso un saldo riferimento ai valori di uguaglianza e solidarietà storicamente espressi dal movimento operaio.
- un sindacato in cui i lavoratori contino nelle decisioni, che sia organizzato su base federativa per evitare che i centri decisionali nazionali prevarichino le istanze di base e periferiche del sindacato;
- un sindacato che opera per un ambiente vivibile, contro il degrado ambientale e sociale. Impegnato per una riconversione ecologica della produzione e dell’economia e per affermare un modello di sviluppo diverso dall’attuale;
- un sindacato impegnato sul terreno di un nuovo internazionalismo che superi i "vecchi blocchi" economici e militari e che affermi una nuova fase di pace e di disarmo, anche attraverso la riconversione dell’industria bellica. Senza una vera giustizia ed uguaglianza fra i popoli la pace sarà sempre in pericolo;
- un sindacato a fianco dei lavoratori in tutto il mondo e dei popoli in lotta per l’autodeterminazione.
Art. 3 - SCOPO
L’Associazione Sindacale organizza, rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori dipendenti da aziende del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, autoferrotramviario, su gomma e dipendenti di servizi connessi, ecc.
L’Associazione Sindacale intende affermare gli interessi individuali e collettivi di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dipendenti delle imprese sopracitate.
IN PARTICOLARE L’ASSOCIAZIONE SINDACALE
- stipula contratti ed accordi di lavoro con le controparti;
- studia ed elabora le linee per la soluzione dei problemi economici e sociali;
- tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei lavoratori;
- promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro, mediante interventi di politica organizzativa;
- promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell’attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- l’associazione sindacale non ha fini di lucro ed è indipendente da ogni forza politica, dal padronato e dai governi;
- esercita tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtuù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni.
Art. 4 - STRUTTURE
L’Associazione Sindacale F.L.T.Uniti Italiana si articolerà sul territorio in organismi a base regionale, provinciale e/o locale.
Art. 5 - ORGANI
Sono organi della Federazione:
- il Congresso,
- il Comitato Direttivo,
- il Comitato Esecutivo,
- la Segreteria.
Le decisioni vengono assunte, salvo quando diversamente stabilito, a maggioranza. Le deliberazioni degli organismi sono valide qualora si realizzi la presenza del 5o%+ 1 degli aventi diritto. Il Comitato Direttivo è composto di almeno il 70% di lavoratori dipendenti da aziende.
Art. 6 - IL CONGRESSO
Il Congresso è il massimo organo deliberante e si riunisce ogni 3 anni.
La convocazione straodinaria del Congresso può essere richiesta dal Comitato Direttivo a maggioranza di 2/3 nonchè da 1/3 delle Federazioni Regionali e/o Provinciali associate.
L’ordine del giorno del Congresso è fissato dal Comitato Direttivo e deve essere reso noto almeno 3 mesi prima dalla data di convocazione.
Il Congresso fissa l’indirizzo generale della Federazione.
La definizione delle proposte per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e delle altre trattative generali avverrà con la effettuazione di un’assemblea convocata con delegati eletti in base alle regole congressuali.
Art. 7 - IL COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è composto da 55 componenti ed è l’organo deliberante della Federazione tra un Congresso è l’altro.
Il Comitato Direttivo provvede a:
- definire gli indirizzi generali, sindacali e organizzativi della Federazione;
- convocare il Congresso della Federazione;
emanare il regolamento per l’attuazione dello statuto della Federazione;
- fissare le norme del tesseramento.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Comitato Esecutivo almeno due volte l’anno.
In via straodinaria può essere convocato da una richiesta di 1/3 dei membri dei Direttivo o della maggioranza del Comitato Esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.
I membri del Direttivo vengono eletti dal Congresso nella misura del 50%, il restante 50% viene eletto direttamente dai Direttivi Regionali e/o provinciali.
Art. 8 - IL COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo provvede all’esecuzuine delle delibere del Comitato Direttivo.
È composto:
- dalla Segreteria della Federazione;
- da 19 componenti eletti dal Comitato Direttivo.
Si riunisce ogni tre mesi e comunque su richiesta di 1/3 dei componenti.
Il Comitato Esecutivo convoca il Comitato Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno.
Il Comitato Esecutivo traduce in indirizzi operativi le politiche generali, contrattuali, organizzative e amministrative fissate dal Comitato Direttivo.
Art. 9 - LA SEGRETERIA
La Segreteria viene eletta dal Comitato Direttivo tra i propri componenti ed è composta da un Segretario Generale e da un numero di Segretari fissato dal Comitato Direttivo.
La Segreteria rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri.
Al Segretario Generale spetta la rappresentanza legale.
Il Segretario Generale coordina e promuove l’attività della Segreteria.
La Segreteria dell’Associazione Sindacale prende le iniziative e le misure necessarie ad assicurare lanormale attività della Federazione e il suo funzionamento in armonia con le decisioni degli organi deliberanti.
Art. 10 - INCOMPATIBILITÀ
E’ incompatibile la carica di componente di organismi direttivi della Federazione con incarichi pubblici e/o con incarichi direttivi ed esecutivi di partito.
Art. 11 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI
I lavoratori iscritti all’Associazione Sindacale hanno i seguenti diritti:
- partecipare all’elezione degli organismi dirigenti e alla formazione delle deliberazioni dell’Associazione Sindacale,
- essere periodicamente informati dell’attività politica e organizzativa dell’Associazione Sindacale;
- contribuire alla elaborazione delle decisioni a partire dal livello aziendale;
- essere messi a conoscenza delle diverse opinioni presenti nell’Associazione Sindacale in merito ai temi di volta in volta in discussione, attraverso appositi strumenti;
- partecipare alle riunioni sindacali;
- partecipare attivamente agli scioperi e ad ogni manifestazione sindacale.
Art. 12 - DIRITTI DEI LAVORATORI
L’Associazione Sindacale denominata "FEDERAZIONE LAVORATORI TRASPORTI UNITI Italiana" (F.L.T.Uniti) è impegnata a realizzare il diritto di tutti i lavoratori ad eleggere con voto segreto i consigli dei delegati con la regola di tutti elettori tutti eleggibili, con l’obiettivo di operare per il superamento di norme di legge o di accordi che contrastano con tali obiettivi.
Agli organismi eletti va riconosciuta la piena tityolarità della contrattazione aziendale.
La F.L.T.Uniti intende operare affinchè sia riconosciuto ai lavoratori il diritto a decidere sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi sindacali e sulla nomina delle delegazioni alle trattative.
Art. 13 - PATRIMONIO
Le entrate ordinarie dell’Associazione Sindacale sono costituite dalle quote tessera e contributi secondo la quantità e le modalità definite dal Comitato Direttivo.
La gestione amministrativa è di competenza della Segreteria, che può nominare un tesoriere.
Il patrimonio dell’Associazione Sindacale è costituito dai contributi dei soci e da tutti i beni mobili ed immobili da essa acquistati o ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.
I singoli soci o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo patrimoniale.
La Segreteria sottoporrà all’approvazione del Comitato Direttivo, di norma entro il primo quadrimestre, i bilanci.
Art. 14 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE SINDACALE
Lo scioglimento dell’Associazione Sindacale può essere deciso dal Congresso a maggioranza dei 2/3.
In caso di scioglimento il Congresso delibera la destinazione e l’impegno del patrimonio dell’Associazione Sindacale.
Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo statuto può essere modificato con delibera del Congresso espresso con la maggioranza dei 2/3.
Art. 16 - RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme contenute nel regolamento di attuazione dello statuto e in mancanza alle norme del Codice Civile.