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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

DEI LAVORATORI DEI PORTI

1 luglio 2000 - 30 giugno 2004


- ASSOLOGISTICA, rappresentata dal Presidente Giovanni Leonida, assistito dal Segretario generale Jean-François Daher, da Bianca Picciurro per la Segreteria generale, dal Vice Presidente Luciano Valbonesi, dal Capo Delegazione Franco Corradi e dai sigg.: Walter Bianchi, Giovanni Cavalieri, Alessandro Franco, Luigi Ievoli, Massimo Lavezzini, Romano Sarri, Antonio Serra;

- ASSOPORTI, rappresentata dal Presidente Francesco Nerli, dal Vice Presidente Nereo Marcucci, dal Segretario generale Luigi Robba, assistiti dai sigg. Paolo Del Corona e Giuseppe Ursino;

- FISE/UNIPORT rappresentata dal Direttore Francesco Triolo e dai sigg. Giuseppe Benincasa e Alberto Valecchi, assistita dalla propria delegazione imprenditoriale composta dal Presidente UNIPORT Filippo Nardi e dal Vice Presidente UNIPORT Federico Barbera;

- FILT-CGIL rappresentata dal Segretario generale Guido Abbadessa, dal Segretario nazionale Mario Sommariva, dal Coordinatore nazionale Gianfranco Angusti, assistiti dai sigg. Massimo Ercolani, Sergio Manzi, Angelo D'Adamo, Antonio Cappiello, Giovanni Mascambruni, Antonio Scanni, Domenico Laganà, Salvatore Larocca, Domenico Criscuolo, Mario Ventresino, Mauro Di Gennaro, Giacomo Gianmateis, Ivano Bosco, Fulvio Berruti;

- FIT-CISL rappresentata dal Segretario generale Claudio Claudiani, dal Segretario nazionale Gianni Ursotti con la collaborazione di: Domenico Barbera, Fabio Borgognoni, Fulvio Carbone, Antonio Carpentieri, Antonio Carro, Vincenzo Di Matteo, Rosario Gallitelli, Giuseppe Landolina, Adolfo Melucci, Pietro Menicucci, Antonio Ozimo, Gaetano Pastore, Giovannino Sanna, Elvio Tassinari, Ettore Torzetti, Maurizio Veronese;

- UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario generale Sandro Degni, dai Segretari nazionali Paolo Carcassi e Ubaldo Conti, da Giuseppe Messina ed Enrico Cimmino del Dipartimento nazionale, dai Segretari regionali Andrea Roncallo, Giuseppe Rizzo, Michele Piastra, Umberto Zerbini, Giordano Melozzi, Maurizio Ena, con la collaborazione dei sigg.: Giannandrea Moresi, Gianluca Vianello, Angelo Iovannone, Antonio Fiola, Raffaele Sposito, Antonio Grillo, Salvatore Adelfio, Giuseppe Scavone, Salvatore Alessandria, Cosimo Saracino, Massimo Caprina, Marco Furletti, Pier Giorgio Scarciglia, Claudio Tarlazzi, Nonis Moreno, Michele Pirruccio,
Andrea Sideri, Pier Francesco Bossi, Bruno Giubellini, Giovanni Manciola, Roberto Stegani, Cristiano Pesce.


VERBALE

Il 18 aprile 2001 in Roma, le Associazioni datoriali

- ASSOLOGISTICA, rappresentata da G. Leonida, J.F. Daher, B. Picciurro;

- ASSOPORTI,rappresentata da F. Nerli, N.P. Marcucci, L. Robba;

- FISE/UNIPORT, rappresentata da F. Nardi, F. Barbera, G. Benincasa, A. Valecchi

e le OO.SS. dei lavoratori

- FILT-CGIL, rappresentata da M. Sommariva, G.F. Angusti;

- FIT-CISL, rappresentata da G. Ursotti;

- UILTRASPORTI, rappresentata da P. Carcassi, G. Messina

in attuazione di quanto previsto nel Protocollo d'intesa 27.7.00 e a seguito di quanto convenuto l'1.2.01, procedono alla firma definitiva di tutti gli articoli e norme/pattuizioni che compongono il CCNL unico di riferimento per i lavoratori dei porti, di cui al campo di applicazione come già indicato nel predetto Protocollo d'intesa.


Art. 1 - Campo di applicazione.

Il presente CCNL regola i rapporti di lavoro tra le imprese di cui agli artt. 16 e 18, legge n. 84/94 e successive modificazioni, le Autorità Portuali (AP) di cui all'art. 6, i soggetti di cui all'art. 17, comma 2 (imprese), comma 5 (agenzie) della predetta legge e il personale da esse dipendente, ivi compresi i lavoratori e i soci lavoratori delle imprese di cui all'art. 21 della richiamata legge.


Sezione I - DISCIPLINA COMUNE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 2 - Assunzione e documenti.

L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle norme di legge.

Per l'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- libretto di lavoro;
- carta d'identità o documento equivalente;
- tesserino del codice fiscale;
- certificato del casellario generale di data non anteriore a 3 mesi;
- ogni altro documento previsto a livello aziendale.

All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:

- data e luogo di assunzione;
- luogo di lavoro;
- qualifica e livello con cui viene assunto;
- trattamento economico iniziale;
- durata del periodo di prova previsto da questo contratto;
- numero di iscrizione al libro matricola;
- informativa ai sensi degli artt. 10 e 13, legge n. 675 del 31.12.96.

Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore ogni altro documento che ritenga opportuno in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro la propria residenza e tempestivamente gli eventuali mutamenti di essa. Dovrà inoltre presentare lo stato di famiglia, nonché gli altri documenti richiesti dalla legge per poter beneficiare degli assegni per il nucleo familiare.

Il datore di lavoro può, per mezzo del proprio medico di fiducia/medico competente e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica preventiva per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.

Nota aggiuntiva per le Autorità Portuali.

L'assunzione del personale viene effettuata in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di impiego privato. Essa può aver luogo mediante selezione per titoli e/o per esami, ovvero per chiamata diretta in caso di particolari esigenze avuto riguardo alle caratteristiche professionali e specificità delle funzioni da coprire, con criteri aziendalmente stabiliti.

A tal fine, tenuto conto dei requisiti professionali propri dei posti da coprire, l'Ente fisserà di volta in volta le condizioni e le modalità delle assunzioni nonché la pubblicità da darsi all'avviso di ricerca del personale.

Sulle modalità e criteri anzidetti saranno preventivamente informate le RSU o in mancanza le RSA e comunque le OSL territoriali di categoria firmatarie del presente contratto.

Qualora l'Ente decida di provvedere all'assunzione del personale mediante selezioni, queste potranno essere svolte direttamente dall'Ente stesso, nel qual caso sarà nominata apposita Commissione, oppure utilizzando enti o strutture specializzate esterne. Le selezioni, da svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, la tempestività, l'economicità e la
celerità di espletamento, saranno mirate all'accertamento dei requisiti previsti per la professionalità richiesta.


Art. 3 - Periodo di prova,

L'assunzione può avvenire per un periodo di prova che deve risultare da atto scritto. La durata del periodo di prova non può superare:

- 6 mesi per i lavoratori assunti nella categoria "Quadri" e per quelli assunti al 1°livello;
- 3 mesi per il personale inquadrato nei livelli 2° e 3°;
- 2 mesi per il personale inquadrato nel livello 4°;
- 1 mese per il personale inquadrato nei livelli dal 7° al 5°.

Saranno esentati dall'effettuare il periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni nei 12 mesi precedenti.

In caso di assenza per malattia o infortunio durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro si considera sospeso fino a guarigione clinica.In ogni caso i periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata del periodo di prova. Durante il periodo di prova la rescissione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento da ambo le parti senza reciproco obbligo di preavviso. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta,l'assunzione del lavoratore diviene definitiva e l'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione in prova a tutti gli effetti contrattuali.


Art. 4 - Classificazione del personale.

I lavoratori - operai, impiegati e quadri - sono inquadrati in una classificazione su livelli professionali, ferma restando la preesistente distinzione tra quadri, impiegati, ed operai agli effetti di tutte le norme legislative - regolamentari - contrattuali/sindacali, ecc. che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.

L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali e le esemplificazioni dei profili professionali di seguito descritte.

I requisiti contenuti in tali declaratorie e le esemplificazioni dei profili consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo.

Ai fini dell'inquadramento nel livello di appartenenza e del profilo professionale specifico ogni lavoratore dovrà possedere i requisiti stabiliti dalla declaratoria generale di livello.

La mobilità all'interno del livello di appartenenza e su più profili professionali dello stesso livello è determinata dalle necessità organizzative, tecniche, produttive e di servizio dell'azienda/AP.

I passaggi al livello superiore sono determinati da esigenze organizzative valutate ed espresse dal datore di lavoro; per le AP si fa riferimento alle dotazioni organiche previste dalle Segreterie tecnico-operative.

Anche nel caso di passaggio al livello superiore al lavoratore potranno essere affidati compiti riferiti a quelli precedentemente svolti purché non prevalenti.

All'interno di ciascun livello l'equivalenza dei contenuti professionali, di cui all'art. 2103 C.C. così come modificato dall'art. 13 dello "Statuto dei Lavoratori", deve intendersi garantita e rispettata, essendo stata preventivamente valutata dalle parti in relazione al contenuto professionale delle attività svolte nel livello.

7° livello.

Livello di ingresso per i lavoratori neo assunti ai quali non si applicano le norme dei CFL e dell'apprendistato.

Detti lavoratori:

- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività semplici, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di 4 mesi verranno inquadrati al 6°livello professionale;
- allorquando siano indirizzati nell'esercizio di attività complesse, superato il periodo di prova e dopo un periodo di lavoro effettivo di 8 mesi verranno inquadrati al 5°livello professionale.

6° livello. Declaratoria. Appartengono a questo livello:

I lavoratori che svolgono attività semplici per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali.
Le mansioni sono volte sulla base di disposizioni o procedure
predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- fattorino;
- archivista, dattilografo/protocollista, addetto alla digitazione dati al terminale;
- telefonista e/o centralinista;
- facchini;
- guardiani e portinai con compiti di sorveglianza agli accessi degli impianti/immobili;
- addetti magazzinieri, addetto confezionamento e trasferimento merci con mansioni promiscue;
- addetti rizzaggio e derizzaggio;

altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


5° livello.

Declaratoria. Appartengono a questo livello:

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con
conoscenza delle procedure attività esecutiva di natura
tecnico/amministrativa, operativa anche di una certa complessità, che richiedano definita preparazione e pratica d'ufficio e/o una adeguata esperienza di lavoro;
- i lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e/o alla utilizzazione di macchine/impianti con particolari capacità e abilità esecutive conseguite mediante diplomi e/o attestati di istituti e/o centri professionali specifici acquisite con la necessaria esperienza di lavoro.

Le attività pur se svolte generalmente sulla base di disposizioni o procedure predeterminate, comportano una definita autonomia di esecuzione, conseguente anche alla variabilità delle condizioni di lavoro ovvero alle concrete situazioni determinatesi.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- operatore esecutivo polifunzionale dei servizi al settore
amministrativo/operativo/commerciale: es. impiegato amministrativo e/o contabile esecutivo, segretario esecutivo e/o addetto alla segreteria, ecc.; es. addetto alla documentazione doganale - polizze di carico - lettere di vettura e/o bollette di spedizione, addetto alle operazioni di ricevimento e rilascio di merci e/o contenitori con emissione di relativa documentazione anche con utilizzo di sistemi elettronici; ecc.;
- stenodattilografo;
- hostess/steward;
- centralinista con compiti polivalenti;
- bilancista addetto alle bilance automatiche;
- addetto approvvigionamento idrico con mansioni plurime;
- addetto polivalente alle operazioni di magazzino e/o piazzale;
- addetto alla sorveglianza, controllo delle merci e degli impianti;
- addetto alle operazioni di rizzaggio e derizzaggio polivalente;
- operaio di manutenzione e di officina: es. meccanico, elettricista, installatore impianti elettrici, muratore, falegname/carpentiere, ecc.;
- aiuto macchinista frigorista;

altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


4° livello.

Declaratoria. Appartengono a questo livello:

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono con buona conoscenza delle procedure, attività esecutive di particolare rilievo di natura amministrativa, tecnica, operativa che richiedono un'idonea preparazione, capacità, pratica d'ufficio e/o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro e alla utilizzazione di macchine/impianti particolari, con capacità ed abilità conseguite mediante attestati e/o diplomi di istituti e/o centri professionali specifici e/o acquisite con la necessaria esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono compiere con perizia e buona autonomia i lavori loro affidati, che possono comportare anche la trasmissione di istruzioni ricevute di contenuto tecnico-operativo ad altri lavoratori.

Le attività comportano buona autonomia nell'esecuzione del lavoro
conseguente anche alla variabilità delle condizioni e si manifesta nell'adattamento delle procedure alle concrete situazioni di lavoro e connesse esigenze.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- operatore polifunzionale dei servizi al settore amministrativo/operativo/commerciale: es. impiegato amministrativo e/o contabile, impiegato preposto al servizio di cassa e/o di esazione con autorizzazione a quietanze e versamenti, ecc.; es. commesso - misuratore - pesatore - smarcatore sottobordo/piazzale, ecc.;
- gestore e/o sorvegliante portuale;
- operatore CED addetto al sistema informativo/co;
- operaio di manutenzione, riparazione e trasformazione;
- operaio preposto alla conduzione di nastri trasportatori anche dei silos che compie lavori/operazioni di notevole difficoltà, delicatezza, complessità e piccole riparazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche capacità tecnico-pratiche;
- operaio polivalente che svolge tutte le operazioni di magazzino;
- segnalatore, verricellaio;
- operatore di pompe di azionamento, di torrette e conduttore di pompe da aspirazione di silos;
- addetto alle operazioni di sbarco/imbarco: operai in grado di
eseguire in maniera autonoma e professionale tutte le operazioni attinenti l'imbarco, sbarco e movimentazione delle merci compresa la guida esperta dei mezzi meccanici;
- bilancista addetto alle bilance automatiche dei silos portuali;
- macchinisti frigoristi con patente e con certificato di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, ove sia richiesto dalle vigenti leggi;

altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


3° livello.

Declaratoria. Appartengono a questo livello:

- i lavoratori che, con specifica collaborazione, essendo forniti di approfondite conoscenze teorico - pratiche attestate da diploma di scuola superiore specifica e/o acquisiste attraverso corrispondenti esperienze di lavoro, svolgono con perizia attività di concetto anche complesse di carattere amministrativo, autoritativo, tecnico, operativo, promozionale /marketing/ commerciale e/o assumendo compiti di guida, coordinamento e di controllo di altri lavoratori;
- i lavoratori che svolgono attività complesse, per l'esecuzione delle quali si richiedono una vasta esperienza, cognizioni tecnico/pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed all'utilizzazione di macchine e/o impianti complessi. Le capacità per svolgere dette attività devono essere conseguite mediante specifici diplomi di istituti e/o centri professionali e/o attraverso la necessaria e significativa esperienza di lavoro. Tali lavoratori devono svolgere in autonomia il lavoro loro assegnato e/o assumere compiti di coordinamento e controllo di altri lavoratori.

Le attività previste da questo livello richiedono autonomia ed iniziativa adeguate che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili e/o comportano la partecipazione a scelte del settore lavorativo di appartenenza.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- traduttore;
- addetto elaborazione statistiche e studi;
- impiegato amministrativo e/o contabile di concetto: es. economo;
- addetto paghe e contributi; addetto contabilità generale e/o industriale, e/o controllo gestione; addetto servizio clienti; addetto al controllo e sicurezza;
- analista programmatore;
- impiegato tecnico;
- operatore promozione/relazioni esterne/marketing;
- gestore magazzini scorte e ricambi;
- pianificatore di piazzale e ferrovia;
- capo piazzale;
- magazziniere;
- capo squadra operai;
- tecnico specialista di officina o manutenzioni che con interpretazione critica di disegni e schemi funzionali esegue con
autonomia operativa lavori di particolare impegno e complessità;
- operatori di quadri sinottici per l'introduzione, la manipolazione e la riconsegna delle merci nei silos granari portuali;
- tecnico frigorista responsabile della sala macchine e del funzionamento e manutenzione elettromeccanica degli impianti e della rete di distribuzione del freddo;
- capo commesso;
- pesatore iscritto al ruolo pubblico e munito di apposito patentino;

altri profili professionali di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


2° livello.

Declaratoria. Appartengono a questo livello:

- i lavoratori di concetto sia amministrativi sia tecnici ed operativi che, con specifica collaborazione,essendo in possesso di notevole esperienza e dei requisiti previsti nel 3° livello, svolgono con autonomia di iniziativa e facoltà di decisione, nell'ambito di direttive generali, attività che richiedono particolari preparazione/competenza e capacità
professionali;
- i lavoratori che sono preposti, con le connesse funzioni, ad attività organizzativamente articolate/strutturate ovvero esplicano compiti di programmazione, coordinamento e/o controllo di corrispondente rilevanza. Le attività previste nel presente livello richiedono altresì, in relazione alle attività svolte, una responsabilità relativa al coordinamento, al
controllo della correttezza amministrativa, tecnico - operativa, e della rispondenza giuridica del proprio lavoro e/o degli atti dell'area di appartenenza.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- impiegato specialista in sistemi amministrativi: es.impiegato con mansioni di concetto incaricato della gestione di procedure ed atti autoritativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc.) e relativi controlli;impiegato con mansioni di concetto incaricato di attività di promozione/relazioni esterne - marketing - sviluppo - studi/ricerche, impiegato con mansioni di concetto incaricato dell'amministrazione del personale; impiegato con mansioni di concetto incaricato alla gestione di tesoreria, contabilità generale, contabilità clienti e fornitori, contabilità LL.PP. e ai conseguenti adempimenti interni ed esterni, ecc.;
- segretario di direzione con uso corrente di lingue straniere;
- tecnico responsabile;
- analista responsabile di progetto/i dei sistemi informativi;
- tecnico alla sicurezza - ispettore portuale;
- coordinatore operativo (capo banchina/terminal/depositi/piattaforme, ecc.);
- procuratore doganale;
- cassiere con responsabilità ed oneri per errore;
- capo ufficio;
- coordinatore del servizio manutenzione;
- pianificatore, stivatore - responsabile carico e scarico nave;
- gestore di magazzino;

altri profili di valore equivalente di impiegato di concetto con notevole esperienza non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


1° livello.

Declaratoria. Appartengono a questo livello:

- i lavoratori che, nell'ambito delle direttive generali e con discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia d'iniziativa, svolgono attività di rilievo che richiedono notevole preparazione, competenze interdisciplinari, particolare esperienza verificata ed accertata nell'esercizio pluriennale delle relative funzioni. Agli stessi lavoratori sono assegnati incarichi di particolare importanza ai fini della realizzazione degli obiettivi aziendali;
- i lavoratori con funzioni direttive che, con conseguente assunzione delle relative responsabilità siano preposti ad attività di coordinamento di uno o più servizi, uffici o rami produttivi dell'Azienda/AP; I lavoratori inseriti in questo livello sono preposti con carattere di continuità a funzioni caratterizzate da un consistente grado qualitativo e/o da alte specializzazioni da porsi in relazione ad una accertata capacità organizzativa - gestionale, derivante da elevato livello di conoscenze e/o da una corrispondente esperienza, per la risoluzione di problemi di notevole complessità e rilevanza. Le scelte operative da parte dei lavoratori inquadrati nel presente livello non sono limitate da specifiche prescrizioni ma vengono effettuate nell'ambito di linee di indirizzo, piani e programmi.

Esemplificazioni di alcuni profili professionali:

- funzionario incaricato della AP;
- coordinatore di ispettori della AP;
- responsabile di funzione amministrativa o tecnica della AP;
- capo servizio o funzione, capo movimento, capo contabile;
- responsabile di progetti significativi;
- impiegato munito di patente di spedizioniere doganale quando la patente viene utilizzata per conto dell'Azienda;
- produttore e acquisitore di traffici internazionali in autonomia, con specifica conoscenza tecnica o con padronanza di lingue straniere;
- responsabile operativo con competenza tecnica e amministrativa di terminal, deposito, piattaforma;responsabile dei servizi manutenzioni meccanica, elettrica ed elettronica di azienda di rilevanti dimensioni;

altri profili di lavoratori con funzioni direttive e di valore equivalente non espressamente compresi nella suddetta elencazione.


ESEMPLIFICAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI ADDETTI E/O OPERATORI MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO E/O TRAINO

5° livello.

Addetto alla conduzione dei mezzi meccanici semplici di sollevamento e/o traino.

4° livello.

Operatore di mezzi meccanici complessi di sollevamento e/o traino

3° livello.

Operatore polivalente di mezzi meccanici di sollevamento e/o traino ivi compreso le gru di banchina, con responsabilità di manutenzione ordinaria e/o istruttore con funzioni inerenti il ciclo operativo (spuntatore, segnalatore, commesso).


Nota a verbale.

Le imprese che all'atto della stipula del presente accordo incontrano problemi relativi alla collocazione nel nuovo inquadramento per gli addetti/operatori di mezzi di sollevamento e traino provvederanno a dare definizione all'inquadramento stesso in termini proporzionali non oltre l'1.1.03. Tale definizione, che potrà avvenire in sede aziendale con eventuale
prosieguo in sede nazionale, dovrà tenere conto della eliminazione fino a concorrenza di eventuali maggiori costi che si dovessero determinare per effetto di compensi già attribuiti.


Art.4.1. - Quadri delle imprese.

Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativo, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o
ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa.
A questi lavoratori è attribuita la qualifica di "Quadro" di cui alla legge 13.5.85 n.190. Agli stessi si applica quanto definito al successivo art.4.1.1.

Profilo 1.

Lavoratori che nell'ambito delle direttive generali previste per la funzione di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con autonomia e capacità propositiva e conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, unità tecnico produttive e/o di servizi; ovvero lavoratori che, nell'ambito delle direttive tecnico generali previste per a funzione di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di
importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

Profilo 2.

Lavoratori che nell'ambito delle direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati,ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più rilevanti unità tecnico produttive e/o di servizi.


Art. 4.1.1. - Quadri delle imprese.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13.5.85 n.190 e della legge 2.4.86
n. 106, si concorda quanto segue:

L'azienda ai sensi del combinato disposto dell'art. 2049 C.C. e dell'art.
5, legge n. 190/85 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati
dal Quadro nello svolgimento della sua attività.

La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la
sottoscrizione di apposita polizza assicurativa.

L'azienda garantirà al Quadro dipendente, anche attraverso eventuale
polizza assicurativa, l'assistenza legale fino alla sentenza definitiva,
per i procedimenti civili e penali nei confronti del Quadro medesimo per
fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni
attribuitegli.

Previa autorizzazione aziendale, ai Quadri è riconosciuta la possibilità
di pubblicazione nominativa, di ricerche o lavori relativi alle attività
svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.

In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche
avvalendosi delle Associazioni territoriali imprenditoriali di competenza,
la partecipazione dei Quadri a iniziative di formazione finalizzate al
miglioramento delle capacità professionali.

A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di Quadro da
parte dell'azienda, verrà corrisposta ai lavoratori interessati al profilo
1) un'indennità di funzione di importo pari a £. 130.000 (? 67,14) mensili
lorde, per i lavoratori interessati al profilo 2) un'indennità di funzione
di importo pari a £. 200.000 (103,29) mensili lorde.

Per quanto qui non contemplato si rinvia alle disposizioni del presente
contratto.

Le Parti si danno atto che con il presente articolato si è data piena
attuazione al disposto della legge 13.5.85 n. 190 recante "riconoscimento
giuridico dei Quadri intermedi".


Note a verbale.

Nelle società Cooperative i dirigenti con ampio potere di firma ed ampia
rappresentatività esterna non possono essere inquadrati nella categoria
"Quadri" ma agli stessi verrà riconosciuta la qualifica di dirigente.
In seno alle aziende Cooperative i Consiglieri eletti, ai quali è stata
assegnata una delega specifica nel periodo 'pro tempore' della carica,
assumono le caratteristiche retributive e contrattuali previste per tali
mansioni attribuite.


Art. 4.2. - Quadri delle Autorità Portuali.

A seguito del disposto della legge 13.5.85 n. 190, integrata con legge
2.4.86 n. 106, viene riconosciuta la categoria "Quadri".

1. Definizione categoria Quadri.


Appartengono alla categoria "Quadri" quei lavoratori che, in relazione al
modello organizzativo adottato dalle singole AP (organigramma della
segreteria tecnico-operativa):

- sono responsabili di strutture organizzative complesse di line o di
staff, comprendenti generalmente più unità organizzative; Quadro A;
- i lavoratori che, con qualifica di Quadro, svolgendo funzioni
direttive adempiono con continuità, in collaborazione con i suddetti
responsabili ovvero autonomamente, a rilevanti compiti caratterizzati da
un elevato livello qualitativo, da alte e consolidate specializzazioni per
la risoluzione di problematiche interdisciplinari di notevole complessità;
- Quadro B.

Le attività, che comportano compiti di direzione, coordinamento,
promozione e controllo, sono svolte con carattere di continuità, con ampia
autonomia decisionale - nell'ambito di indirizzi a carattere generale - e
con conseguente assunzione di piena responsabilità per il funzionamento,
l'attuazione e lo sviluppo dei programmi della struttura e/o delle
funzioni cui sono preposti.

Come tale il Quadro ha la responsabilità di porzioni strategiche di
attività della AP.

Il Quadro fornisce contributi originali al Segretario generale e/o al
dirigente della AP dal quale dipende, anche in termini propositivi, per la
definizione degli obiettivi e in ordine all'attuazione dei fini
istituzionali della AP.

Risponde, conseguentemente, del raggiungimento degli obiettivi di piano e
del budget delle unità (centro di costo - profitto) ai quali è preposto e
alla cui definizione ha contribuito.

Assume, inoltre, poteri di rappresentanza esterna della AP, sia per la
trattazione degli affari di competenza, sia attraverso l'esercizio di
funzioni delegate, di procure, relative anche ad incarichi diversi, ivi
compresi quelli relativi alla sicurezza del lavoro o, comunque, previsti
da normative particolari, conferiti dagli organi della AP.

All'interno della categoria, come sopra definita, dei Quadri delle AP si
individuano per le 2 fasce professionali (A e B) differenti trattamenti
retributivi tabellari (vedasi art. 15).

2) Attribuzione della qualifica.

La nomina dei Quadri verrà effettuata dal competente organo deliberante
dell'Ente su proposta del Segretario generale.

3) Orario di lavoro.

Fermo restando quanto previsto al successivo punto 4), i Quadri sono
tenuti comunque ad osservare un normale orario settimanale di lavoro,
corrispondente all'effettiva prestazione, pari a quello previsto dall'art.
5 del CCNL.

In relazione alla particolare posizione ricoperta dai Quadri e al
carattere delle funzioni direttive espletate, per gli stessi possono
prevedersi orari elastici compatibilmente con le esigenze di servizio.

Inoltre i Quadri possono in qualsiasi momento essere chiamati a
collaborare con la direzione dell'Ente nell'arco delle 24 ore per motivati
e/o urgenti necessità inerenti alle funzioni svolte.


4) Trattamento economico.

Al personale cui è conferita la nomina di "Quadro", fermo restando che il
trattamento economico è onnicomprensivo di ogni elemento accessorio della
retribuzione contrattuale del restante personale (a scopo esemplificativo:
indennità in genere, compenso turni, compensi per prestazioni
straordinarie), spetterà in aggiunta "l'indennità di funzione" pari a £.
70.000 (? 36,15) mensili, come meglio specificato all'art. 15, "Norme e
note relative ... AP", lett. B).

Tale indennità verrà corrisposta per 14 mensilità e costituirà
retribuzione ad ogni effetto.


5) Informazione e formazione.

Sul piano informativo i Quadri vengono sempre più coinvolti nei processi
preparatori all'assunzione di decisioni dal parte dell'Ente e saranno
destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area
di attività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di
gestione dell'Ente.

Ai Quadri si riconosce la necessità ed opportunità di interventi formativi
atti a favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienze
professionali, quale supporto alle responsabilità affidate.


6) Innovazioni e invenzioni.

Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di
brevetti e diritti d'autore, al Quadro, previa espressa autorizzazione
aziendale, è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di
effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione
alle specifiche attività svolte.


7) Svolgimento di mansioni superiori.

Qualora, in sintonia con la propria struttura (Segreteria tecnico-
operativa), la AP affidi in via continuativa e prevalente al lavoratore
inquadrato nel livello sottordinato, rispetto alla categoria dei Quadri,
le mansioni proprie di quest'ultima categoria e sempreché non si tratti di
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto di conservazione del
posto, verrà disposta, in suo favore, l'attribuzione della qualifica di
"Quadro", trascorso un periodo continuativo di 6 mesi di effettivo
esercizio di dette superiori mansioni.


8)Responsabilità civile verso terzi e assicurazione responsabilità civile.

Ai Quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale, con
relativa anticipazione delle stesse, in caso di procedimenti civili e
penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti
direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

L'Ente assicurerà il Quadro contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a fatto colposo nello svolgimento delle funzioni
proprie o incarichi attribuiti.


9) Premio per raggiungimento degli obiettivi.

In caso di accertato raggiungimento degli obiettivi prefissati e
quantificati, l'Ente ha facoltà di assegnare al Quadro, al termine di ogni
esercizio, un premio 'una tantum', il cui ammontare sarà determinato dal
proprio organo deliberativo tenuto conto delle risultanze di bilancio,
degli indici significativi di andamento aziendale e altresì considerati
eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni di
legge/regolamentari (vedi art. 18, legge 11.2.94 n. 109 e successive
modificazioni).

Tale premio sarà comprensivo del premio o erogazione di cui all'art. 52
del presente CCNL attribuito a tutto il personale dipendente.


10) Ad personam.

La AP per particolari posizioni, incarichi ricoperti stabilmente e/o per
consolidati meriti specifici o traguardi significativi conseguiti dal
Quadro, potrà autonomamente riconoscere allo stesso eventuali premi 'ad
personam' e/o superminimi onnicomprensivi, tenuto conto della situazione
strutturale-organizzativa e dell'andamento economico-finanziario
dell'Ente. Gli importi riconosciuti a tale titolo sono pensionabili e
utili ai fini del TFR.


11) Norme generali di rinvio.

Al Quadro, salvo le specifiche disposizioni di cui al presente articolato,
si applica la normativa contrattuale prevista per gli impiegati di 1°
livello.


Nota a verbale.

I Quadri della AP possono assumere, con il consenso della stessa
l'incarico di componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio
sindacale in società, enti, consorzi, cui partecipi la AP.

Norma di 1a applicazione.

In sede di 1a applicazione gli attuali Quadri di 8° e 9° livello (cioè i
Quadri in servizio al 30.6.00 inquadrati nei livelli 8° e 9° - ex CCNL
29.10.96) sono inquadrati nella fascia professionale A (Quadro A.).

Nota a verbale.

Per la copertura dei posti di dirigente portuale disponibili o resisi
vacanti e previsti dalla Segreteria tecnico-operativa delle AP, l'ente
medesimo, prima di procedere ad assunzioni, valuterà se all'interno
dell'organico della categoria Quadri esistano professionalità, requisiti
ed esperienze adeguati che possano essere presi in considerazione a tal
fine.


Art. 5 - Orario di lavoro.

Norme generali.

La durata dell'orario di lavoro di legge e contrattuale è di 40 ore
settimanali.

L'orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 5 o 6
giorni nella settimana, fatto salvo quanto espressamente previsto nelle
norme sulla flessibilità.

La distribuzione/articolazione dell'orario di lavoro è determinata
dall'azienda/ente, previa comunicazione alla RSU, e terrà conto
dell'esigenza di garantire il funzionamento dei servizi e delle attività.

La prestazione ordinaria giornaliera non a turni (orario spezzato) può
essere compresa in un arco di 10 ore decorrenti da inizio prestazione,
comprensive di pausa pasto (pausa che non rientra nell'orario effettivo di
lavoro).

L'orario di lavoro settimanale potrà inoltre distribuirsi con l'utilizzo
alternato di lavoro a turni e di lavoro ordinario giornaliero, come
specificato nel comma precedente; tale articolazione sarà denominata
"orario promiscuo".

Gli orari normali di lavoro e i turni di lavoro possono essere predisposti
in maniera differenziata per singoli reparti o posizioni di lavoro a
seconda di esigenze dell'azienda/AP, anche per periodi predeterminati.

Il lavoratore deve prestare la sua opera negli orari e nei turni
stabiliti, anche se questi siano predisposti per singoli reparti.

Gli orari di lavoro e i turni sono predisposti dal datore di lavoro in
modo che il personale ne abbia conoscenza con ragionevole preavviso.

Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le
medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmente con le esigenze
dell'azienda/ente, essi siano programmati e coordinati in modo che le
domeniche e i turni notturni siano equamente ripartiti tra il personale
stesso.

Nel caso di più turni che richiedono continuità di presenza il/i
lavoratore/i del turno cessante potrà/potranno lasciare il posto di lavoro
solo quando sia/siano stato/i sostituito/i.

In caso di mancato arrivo del/dei lavoratore/i subentrante/i sarà cura
dell'azienda/ente provvedere al rimpiazzo entro 2 ore da inizio turno,
salvo casi eccezionali.

Al lavoratore che abbia prolungato il proprio orario di lavoro nel turno
successivo verrà corrisposto per le relative ore di prestazione aggiuntiva
quanto previsto per "lavoro straordinario".

L'orario di lavoro deve corrispondere alle effettive prestazioni
lavorative. Laddove non diversamente pattuito non rientrano nell'orario di
lavoro le eventuali pause e riposi prestabiliti per la fruizione della
mensa, consumazione pasto/refezione di durata superiore a 10 minuti,
nonché il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di
lavoro.


Riduzione dell'orario di lavoro.

La riduzione dell'orario di lavoro rispetto alle 40 ore settimanali si
attua: o attraverso riconoscimento di ROL annuale (permessi) o attraverso
orari effettivi settimanali ridotti o attraverso il mix delle due ipotesi.
La scelta della modalità è determinata dall'azienda/AP preventivamente
informate le RSU.

Con decorrenza dall'1.1.03 si perviene alle 38 ore settimanali di lavoro
effettivo per il personale non turnista ore 24 e per il personale ad
orario spezzato o similare, con assorbimento di eventuale ROL residuo
attualmente in essere nel CCNL di provenienza.

Con decorrenza dall'1.1.04 si perviene alle 36 ore settimanali di lavoro
effettivo per il solo personale turnista ore 24 e per il "pool" di
manodopera, con assorbimento di eventuale ROL residuo attualmente in
essere nel CCNL di provenienza.

Sino alle date sopra convenute restano in vigore gli orari contrattuali in
atto presso le diverse imprese e presso le AP sulla base delle norme dei
rispettivi CCNL applicati al 30.6.00 dalle stesse (*).

Si conferma che eventuali ROL non matureranno nei periodi di astensione
facoltativa post partum, aspettativa non retribuita e servizio militare,
mentre matureranno pro quota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o
cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno. A tali effetti si
considera come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni di
calendario.

Nota a verbale.

Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina
della durata dell'orario di lavoro e del lavoro straordinario, non hanno
comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dal RD
15.3.23 n. 692 (e relativo regolamento d'attuazione), il quale ai fini
della limitazione dell'orario esclude i quadri e gli impiegati con
funzioni direttive inquadrati al 1° o 2° livello classificatorio che hanno

disponibilità e iniziativa nella determinazione del proprio tempo di
lavoro.


(*) Nota relativa ad alcune esemplificazioni sugli orari normali
settimanali di lavoro in vigore al 30.6.00:

- per i dipendenti delle AP l'orario normale settimanale di lavoro è di
39 ore e 15 minuti per il personale non turnista e di 38 ore e 15 minuti
per il personale turnista;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano al 30.6.00 il CCNL
ASSOLOGISTICA, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore; agli
stessi lavoratori è riconosciuta una riduzione oraria annuale (ROL) di ore
68;
- per i dipendenti delle imprese che applicavano al 30.6.00 il CCNL
FISE, l'orario normale settimanale di lavoro è di 40 ore per i giornalieri
e di 39 ore per i turnisti/promiscui; agli stessi lavoratori è
riconosciuta una riduzione oraria annuale (ROL) pari a 40 ore.

Art. 6 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.

1. Attività con programmazione della turnistica.

Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente da
aziende/enti che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione
multiperiodale degli orari ovvero dei turni.

La programmazione della turnistica prevede l'utilizzo di 6 turni al mese
in regime di flessibilità (così detti jolly).

Per far fronte a picchi aziende/enti, variando con ragionevole preavviso
l'orario programmato, potranno utilizzare 130 ore/pro capite annue di
flessibilità, che potranno essere recuperate, anche anteriormente, con
analoghe modalità in caso di flessi di attività.

Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo
apposito incontro con le RSU.

I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dell'orario programmato.

Nel caso in cui la prestazione del lavoratore risulti nel bimestre
inferiore alle ore programmate si procede al recupero della prestazione,
da parte del dipendente, nel bimestre successivo, ferma restando la
retribuzione mensile.

Nel caso in cui tale prestazione nel bimestre in sede di conguaglio
risulti superiore si darà luogo alla corresponsione del trattamento per
lavoro straordinario per le ore eccedenti quelle contrattuali.

Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di
contrattazione di 2° livello.


2. Attività senza programmazione della turnistica.

I datori di lavoro che non realizzino la programmazione delle prestazioni
comunicano ai singoli lavoratori, con ragionevole preavviso, l'orario
ovvero il turno corrispondente alla loro prestazione.

I datori di lavoro possono realizzare, nel limite massimo di 150 ore su
base annua, una distribuzione degli orari settimanali inferiori all'orario
contrattuale di lavoro e prestazioni settimanali superiori all'orario
contrattuale di lavoro, con conguaglio bimestrale.

Le modalità per l'applicazione di quanto sopra saranno definite previo
apposito incontro con le RSU.

I lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all'orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione dello stesso.

Eventuali variazioni relative all'orario od alla turnistica settimanale
(ivi compreso lo slittamento di 2 ore ad inizio o fine turno) sono
comunicate al dipendente con ragionevole anticipo e non possono superare
le 4 volte al mese.

Le indennità per le ore in flessibilità saranno definite in sede di
contrattazione di 2° livello.


3. Imprese di rilevante importanza in fase di avvio.

Per le aziende di rilevante importanza in fase di avvio le parti
valuteranno a livello nazionale le specifiche esigenze in termini di
flessibilità e concorderanno il relativo regime nonché la durata e le
modalità di attuazione dello stesso.


Art. 7 - Lavoro a turni dipendenti imprese.

Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la
programmazione degli stessi sono stabilite dal datore di lavoro, anche in
modo non uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di
servizio, informate preventivamente le RSU.

Per il lavoro a turni avvicendati si applicano le seguenti normativa e
maggiorazioni:

- fino al 31.12.00 restano in vigore le maggiorazioni turni previste
nei CCNL di provenienza;

- a decorrere dall'1.1.01 le maggiorazioni turni saranno le seguenti:

diurno feriale 5%
notturno feriale 31%
notturno feriale - 4° turno 50%
diurno festivo 50%
notturno festivo 50%
notturno festivo - 4° turno 60%
diurno in giornata festiva con riposo sostitutivo 20%
notturno in giornata festiva con riposo sostitutivo 50%


N.B. La 1a maggiorazione di lavoro notturno decorre dopo la 12a ora
dall'inizio del 1° turno, la 2a dopo la 18a ora.

Con riferimento alle maggiorazioni nel loro complesso e alla loro
incidenza su 13a, 14a e TFR rimangono in vigore i trattamenti in essere.

In caso di concorrenza la maggiorazione superiore assorbe la minore.

Le suddette maggiorazioni si applicano sull'ora base così come calcolata
all'art. 8.


Norme transitorie di 1a applicazione.

- Le aziende che alla firma del Protocollo 27.7.00 non applicano la
maggiorazione turno del 5% riconosceranno tale istituto a decorrere
dall'1.1.02.
- Per i lavoratori in forza al 30.6.00 di aziende che alla firma del
Protocollo 27.7.00 applicavano il CCNL FISE vengono mantenute le
maggiorazioni per lavoro in turni continuativi ordinari, così come
previsto nel contratto di provenienza, fino a scadenza del nuovo CCNL.
Allo stesso personale sarà mantenuto inoltre il divisore orario
convenzionale di 170, sempre per l'intera durata della vigenza
contrattuale.


ADDENDUM PER ESPLICAZIONE APPLICATIVA DELLE MAGGIORAZIONI
PER IL LAVORO ORDINARIO A TURNI DELLE IMPRESE DAL 1° GENNAIO 2001

Per il lavoro a turni continuativi a carattere multiperiodale si
applicheranno le maggiorazioni per il lavoro ordinario con le seguenti
modalità:

1. lavoro ordinario domenicale:

- diurno 20%;
- notturno 50%;

2. lavoro nella giornata prevista per il riposo settimanale con riposo
compensativo:

- diurno 50%;
- notturno 60%;

3. lavoro ordinario in giornata infrasettimanale festiva:

- diurno 50%;
- notturno 60%.

Art. 7.1. - Lavoro a turni personale delle Autorità Portuali.

Nel caso di lavoro a turni, l'ora d'inizio, la durata giornaliera e la
programmazione degli stessi sono stabilite dalla AP, anche in modo non
uniforme, sulla base delle specifiche esigenze operative/di servizio.

Gli eventuali accavallamenti di orari a turni esistenti vanno eliminati
ovvero ridotti all'essenziale.

I turni avvicendati, settimanali o programmati, si possono articolare su 5
o 6 giorni di prestazione nell'arco della settimana; l'eventuale
differenza tra le ore prestate e quelle settimanali previste viene
recuperata, ai fini del completamento orario, con rientri di frequenza
variabile a seconda dell'entità della differenza stessa.

Qualora i turni fossero programmati su 8 ore giornaliere per 5 giorni
settimanali, per il tempo reso in eccedenza alle ore previste gli
interessati fruiranno, alla relativa maturazione, di una giornata di
riposo compensativo.

Per turni programmati s'intendono quelli articolati su di un arco
plurisettimanale.

Le prestazioni rese in orari a turni sono compensate per il personale
inquadrato dal 7° al 2° livello con un'indennità in cifra fissa come sotto
indicato:

Turni ordinari di vario tipo:

a) £. 882 (? 0,46) per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno
diurno feriale;
b) £. 1.411 (? 0,73) per ogni ora di lavoro prestata nel 2° turno del
sabato;
c) £. 3.646 (? 1,88) per ogni ora di lavoro prestata nel 3° turno;

d) £. 5.881 (? 3,04) per ogni ora di lavoro prestata nel 1° e 2° turno
diurno domenicale;
e) £. 7.645 (? 3,95) per ogni ora di lavoro prestata in turno notturno
domenicale.

Turni a ciclo continuo (ore 24 su 365 giorni):

f) £. 882 (? 0,46) dall'inizio del 1° turno alle 20;
g) £. 3.646 (? 1,88) dalle ore 20 sino alle ore 24;
h) £. 7.057 (? 3,64) dalle ore 24 sino all'inizio del 1° turno;
i) £. 5.881 (? 3,04) dall'inizio del 1° turno della domenica e sino alle
ore 20;
l) £. 7.645 (? 3,95) dalle ore 20 della domenica all'inizio del 1° turno
del lunedì.

Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario.

Parte comune.

È straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di legge (40 ore
settimanali).

È supplementare il lavoro eseguito dopo l'orario contrattuale ed entro il
limite delle 40 ore settimanali.

Per esigenze di servizio l'azienda/ente ha facoltà di far effettuare a
ciascun dipendente prestazioni per lavoro straordinario entro il limite di
250 ore annue.

Il lavoro supplementare/straordinario deve essere richiesto e/o
autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di
pronto intervento per la sicurezza del servizio; il lavoro
supplementare/straordinario non espressamente autorizzato non è
riconosciuto né compensato.

Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro
supplementare/straordinario nel limite suddetto senza giustificati motivi
d'impedimento.


Le percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, intendendosi che la
maggiore assorbe la minore.


Norme riguardanti il personale delle imprese.

Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto
un compenso pari a 1 ora base maggiorata delle seguenti percentuali:

diurno feriale 25%
notturno feriale 50%
diurno festivo 65%
notturno festivo 75%

Le suddette maggiorazioni saranno calcolate sull'importo convenzionale
dell'ora base determinato come segue:

minimo mensile conglobato + scatti d'anzianità in godimento + EDR + 'ad
personam' e superminimo
--------------------------------------------------------------------------
divisore orario contrattuale

Per la considerazione del lavoro notturno rimangono in vigore le norme
previste dai rispettivi CCNL di provenienza.

La giornata destinata al riposo settimanale è considerata festiva; in caso
di prestazione richiesta in questa giornata verrà corrisposta la sola
maggiorazione straordinaria festiva più riposo compensativo.


Nota: per le aziende con lavoro a turno organizzato secondo il modello
3x8x5, il 6° turno straordinario sarà retribuito secondo le modalità
previste nei rispettivi contratti di provenienza per l'intera vigenza
contrattuale.
Il lavoro straordinario effettuato in orario destinato alla pausa pranzo
verrà retribuito secondo i contratti di provenienza per l'intera vigenza
contrattuale.


Norme riguardanti i dipendenti delle AP.

Per ogni ora di lavoro supplementare/straordinario prestata è corrisposto un compenso pari a 1 ora base maggiorata:

- del 20% per lavoro straordinario feriale diurno;
- del 25% per lavoro straordinario notturno o festivo o domenicale.

Si considera lavoro notturno quello decorrente dopo le ore 20 e sino
all'inizio del 1° turno del giorno successivo (ovvero, in caso di lavoro
giornaliero, sino alle ore 6 del giorno successivo); si considera lavoro
festivo quello compiuto nelle giornate di domenica e nei giorni dichiarati
festivi dalle vigenti disposizioni legislative, nonché nella festa del S.
Patrono della città.

L'importo convenzionale dell'ora base è determinato come segue:

minimo mensile conglobato + scatti in godimento (fino ad un massimo di 5)
+ i soli importi 'ad personam' riconosciuti al personale interessato (di
cui alla tabella "personale delle AP" - allegato art. 15)
--------------------------------------------------------------------------
173


Nota a verbale.


Per i lavoratori delle AP appartenenti alla categoria Quadri e per quelli
inquadrati al 1° livello si richiama in materia di prestazioni
straordinarie quanto pattuito all'art. 15 al punto "Norme e note relative
alla retribuzione del personale delle AP".

Art. 9 - Riposo settimanale.

1. Salvo le eccezioni di legge, il riposo settimanale cade normalmente
di domenica con distribuzione delle prestazioni su 5 o 6 giorni.

2. a. Qualora il lavoro sia organizzato con programmazione della
turnistica per l'intero arco delle 24 ore su base multiperiodale per i
lavoratori destinati al lavoro domenicale sarà considerato giorno festivo
a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo sostitutivo e la
prestazione domenicale sarà compensata, così come previsto dall'art. 7(*)
"Maggiorazioni ordinarie per lavoro a turni", alla voce " maggiorazione
ordinaria in giorno festivo con riposo sostitutivo".

b. Qualora in aziende/enti (o loro reparti) con attività senza
programmazione della turnistica su base multiperiodale si intenda
utilizzare un lavoratore in orario ordinario di domenica questo sarà
possibile purché:

- ne venga data notizia con minimo 2 giorni di preavviso, quindi almeno
entro la fine del turno di pertinenza del giovedì precedente;
- il totale delle prestazioni settimanali non ecceda quelle previste.

La prestazione effettuata di domenica sarà retribuita come previsto
dall'art. 7(*) "Maggiorazioni ordinarie per lavoro a turni", alla voce
"maggiorazione ordinaria in giorno festivo".

3. Non si potrà richiedere al lavoratore l'utilizzo per più di 26
domeniche su base annua.

(*) per i dipendenti delle AP si fa riferimento all'art. 7.1.

Art. 10 - Giorni festivi.

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche oppure i corrispondenti giorni di riposo settimanale sostitutivi;
b) le festività nazionali:

1) anniversario della Liberazione (25 aprile);
2) festa del Lavoro (1° maggio);
3) 2 giugno (ai sensi della legge n. 336/00);

c) le seguenti festività:

1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) giorno successivo alla Pasqua;
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1° novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) S. Natale (25 dicembre);
8) S. Stefano (26 dicembre);
9) festa del S. Patrono del luogo ove ha sede l'azienda/ente presso la quale il lavoratore presta la sua opera o qualora non prevista/individuata altra giornata individuata territorialmente.

Qualora una delle festività di cui ai punti b) e c),coincidesse con la domenica, ai lavoratori è dovuta, in aggiunta al normale trattamento economico mensile, 1 giornata di retribuzione (1/26 delle voci fisse della retribuzione mensile). Il trattamento di cui sopra è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle ricorrenze di cui alle lett. b) e
c), anche a coloro che lavorino di domenica, godendo il riposo sostitutivo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività con il giorno di riposo sostitutivo.

Il lavoro nelle festività indicate nella lett. a) è consentito con l'osservanza delle norme dell'art. 9 (Riposo settimanale). Il lavoro nelle festività indicate nelle lett. b) e c) è compensato col trattamento economico previsto per le giornate festive di cui all'art. 8 (Lavoro straordinario).


Con riferimento alle festività soppresse dalla legge n.54/77 restano in vigore le norme previste a tal riguardo dai CCNL di provenienza.


Note:

- per quanto riguarda la festività del 4 novembre, la cui celebrazione
è spostata alla domenica, il lavoratore beneficerà del trattamento
previsto per le festività che coincidono con la domenica;
- in alternativa della corresponsione del trattamento economico di cui
al comma 2 del presente articolo, l'azienda/ente, previa intesa con la
RSU/RSA o in mancanza con le OO.SS. territoriali, potrà riconoscere un
giorno di festività sostitutiva.

Art. 11 - Ferie dipendenti imprese.

I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie
retribuite pari a 4 settimane e 2 giorni.

Le ferie sono compensate con il seguente trattamento economico: minimo
conglobato, aumenti periodici d'anzianità, eventuale superminimo e/o 'ad
personam', EDR, indennità di funzione Quadri.

Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario
nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.

Le ferie saranno utilizzate in modo scaglionato nel corso dell'anno,
tenendo in considerazione le esigenze di carattere tecnico-organizzativo e
produttivo secondo intese tra Azienda e RSU.

Per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali, nel periodo 1 maggio-
31 ottobre, le ferie non potranno eccedere le 2 settimane consecutive,
salvo diverso accordo tra le parti.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto
all'intero periodo di ferie spetterà, per ogni mese di servizio prestato,
1/12 del periodo feriale di cui al comma 1. La frazione di mese superiore
ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.


Note a verbale.

- Il lavoratore che alla data di sottoscrizione del "Protocollo
d'intesa" 27.7.00 avrà già maturato un numero di ferie superiore li
manterrà 'ad personam'.
- Nelle aziende provenienti da contratto FISE, ai lavoratori a cui
viene mantenuto a titolo "ad personam non riassorbibile" un monte ferie
annuo di 30 giorni, lo stesso s'intende comprensivo delle festività
soppresse, a norma dell'art. 16, CCNL 1992.

Art. 11.1. - Ferie personale Autorità Portuali.

Il dipendente matura per ogni anno di servizio un periodo di ferie di 20
giorni (4 settimane), al quale non può rinunciare.

Oltre i 10 anni di servizio compete un periodo pari a 25 giorni.

Oltre i 15 anni di servizio compete un periodo pari a 30 giorni.

Ogni giorno di ferie sarà ragguagliato alla distribuzione dell'orario
nell'arco di 5 o 6 giornate per settimana.

L'ente predispone turni di ferie del personale dipendente in modo da
assicurare la regolarità del servizio.

Le ferie possono essere rinviate o interrotte in caso di ricovero
ospedaliero o per esigenze di servizio.

Nel corso dell'anno solare di assunzione, al lavoratore compete un periodo
di ferie proporzionale al servizio prestato nell'anno stesso, a tal fine
le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono considerate
come mese intero.

Durante le ferie il dipendente percepisce il seguente trattamento
economico:

- minimo tabellare conglobato;
- aumenti biennali d'anzianità in godimento;
- EDR (£. 20.000 ? 10,33 mensili);
- 2° elemento per il solo personale della categoria Quadri e per quello
di 1° livello;

ai dipendenti in servizio al 30.6.00 competono altresì gli importi 'ad
personam' attribuiti ai sensi di norma specifica (vedi tabella "personale
delle AP" - allegato art. 15).

Oltre al trattamento economico di cui al comma precedente, a tutto il
personale inquadrato dal 7° al 2° livello compete anche, per i giorni di
ferie corrispondenti a giorni lavorativi, un compenso di £. 882 (? 0,46)
per le ore lavorative previste.


Dichiarazione a verbale.

I giorni di accertata e documentata infermità, protratta per più di 5
giornate, intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il lavoratore
deve immediatamente denunciare alla AP, dovranno almeno per la prima volta
dall'ente stesso non essere computati nella durata delle ferie.

Art. 12 - Formazione professionale.

Le parti riconoscono l'importanza della formazione / addestramento
professionale, oltreché in materia di sicurezza e igiene del lavoro (ai
sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 272/99 o dell'art. 22, D.lgs. n. 626/94),
anche al fine della preparazione e valorizzazione professionale delle
risorse umane.

Pertanto convengono che la formazione sarà orientata, in coerenza con gli
effettivi fabbisogni aziendali, a:

- consentire ai lavoratori delle imprese e delle STOAP di acquisire
conoscenze specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze
aziendali, derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative ovvero da
riorganizzazioni interne e da mobilità professionale che li coinvolgano
direttamente;
- rispondere ad effettive necessità di aggiornamento dei lavoratori
suddetti onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza
professionale rispetto ai ruoli già ricoperti o da ricoprire in funzione
delle necessità aziendali;
- essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali,
dei comportamenti per il funzionamento interno aziendale, per le relazioni
interfunzionali e con l'esterno.

Premesso quanto sopra, fermo restando che occorre garantire la
compatibilità dei costi e le esigenze/possibilità di ogni impresa e di
ogni AP, la individuazione di interventi/corsi o programmi formativi,
interni e/o esterni - anche interaziendali -, è rimessa alle
determinazioni dell'impresa/ente, previo esame su richiesta della RSU
ovvero delle OO.SS. firmatarie territoriali, che potranno fornire le
proprie valutazioni.

In tale ambito si prevederà:

- la possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali,
comunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi relativi
agli interventi formativi;
- modalità di svolgimento degli interventi formativi, modalità e
criteri di partecipazione agli stessi da parte dei lavoratori interessati,
che siano comunque compatibili con le normali attività assicurate
rispettivamente dall'impresa e dalla AP La partecipazione contemporanea
dei lavoratori non potrà superare il 5% dell'organico dell'impresa/ente,
salvo migliori opportunità offerte dalle compatibilità organizzative e
produttive/di servizio.

Gli eventuali piani formativi che richiederanno l'intervento della
Fondazione per la formazione continua, di cui al punto 26 e secondo le
previsioni del punto 27 del "Patto sociale per lo sviluppo e
l'occupazione" del dicembre 1998-febbraio 1999, saranno concordati tra le
parti a livello aziendale o territoriale.

Art. 13 - Obbligo della riserva del 12% nelle assunzioni.

1) In attuazione del comma 2, art. 25, legge 23.7.91 n. 223, le parti
convengono che ai fini della determinazione della riserva prevista dal
comma 1 della citata legge non si tiene conto delle seguenti assunzioni:

- lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nei livelli
Quadri, 1°, 2°, 3° e 4° (limitatamente per quest'ultimo alle funzioni
operaie e impiegatizie a carattere operativo);
- lavoratori da adibire a mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.

2) Ai sensi di legge non si computano nella base di calcolo del 12% le
seguenti categorie di lavoratori:

- avviati obbligatoriamente;
- dirigenti;
- guardie giurate e personale da destinare ad attività di pubblica
sicurezza;
- stagionali con diritto di precedenza che vengono riassunti entro 3
mesi dalla data di cessazione con la stessa qualifica;
- assunti con CFL;
- apprendisti;
- assunti con contratto di reinserimento;
- assunti con passaggio diretto;
- a domicilio;
- addetti ad attività di produzione o a servizi essenziali ai fini
dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza
dello Stato.

3) Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti
al Ministero del lavoro affinché provveda agli adempimenti conseguenti.

Art. 14 - Collocamento obbligatorio disabili.

Per quanto concerne l'inserimento dei lavoratori disabili valgono le norme
di legge (legge n. 68/99) e le relative istruzioni ministeriali (Circolare
Min. Lav. 24.11.99 n. 77 e 17.1.00 n. 4).

Sezione II - TRATTAMENTO ECONOMICO E TFR

Art. 15 - Trattamento economico tabellare.

MINIMI TABELLARI CONGLOBATI

I minimi tabellari corrispondenti all'inquadramento contrattuale in
livelli retributivi conglobano i valori dell'indennità di contingenza
secondo la seguente tabella:

parametro minimo contingenza minimo
liv. conglobato

1.612.600 1.032.059 2.644.659
Quadri(*) 220 (? 832,84) (? 533,01) (? 1365,85)
1.466.000 1.025.035 2.491.035
1 200 (? 757,13) (? 529,39) (? 1286,51)
1.319.400 1.022.600 2.342.000
2 180 (? 681,41) (? 528,13) (? 1209,54)
1.172.800 1.014.270 2.187.070
3 160 (? 605,70) (? 523,83) (? 1129,53)
1.062.850 1.009.588 2.072.438
4 145 (? 548,92) (? 521,41) (? 1070,32)
967.560 1.003.971 1.971.531
5 132 (? 499,70) (? 518,51) (? 1018,21)
894.260 999.289 1.893.549
6 122 (? 461,85) (? 516,09) (? 977,94)
733.000 999.289 1.732.289
7 100 (? 378,56) (? 516,09) (? 894,65)

Il minimo di paga orario conglobato viene determinato dividendo per 173 il
minimo conglobato.

(*)Nota per i Quadri delle AP.

I minimi tabellari dei quadri delle AP sono i seguenti:

liv. parametro minimo contingenza minimo
conglobato

1.839.830 1.127.019 2.966.849
Quadri A 251 (? 950,19) (? 582,06) (? 1532,25)
1.612.600 1.103.508 2.716.108
Quadri B 220 (? 832,84) (? 569,91) (? 1402,75)


AUMENTI RETRIBUTIVI

Il presente CCNL prevede nel periodo di vigenza aumenti salariali
differenziati per livelli di appartenenza e considerati su base
parametrale, che saranno erogati in 4 tranches secondo la seguente
tabella:


7.00 1.2.01 1.8.01 1.7.03 totale
liv. aumenti

91.034 45.517 45.517 60.689 242.757
Quadri (1) (? 47,02) (? 23,51) (? 23,51) (? 31,34) (? 125,37)
82.759 41.379 41.379 55.706 221.223
1 (? 42,74) (? 21,37) (? 21,37) (? 28,77) (? 114,25)
74.483 37.241 37.241 49.655 198.620
2 (? 38,47) (? 19,23) (? 19,23) (? 25,64) (? 102,58)
66.207 33.103 33.103 44.138 176.551
3 (? 34,19) (? 17,10) (? 17,10) (? 22,80) (? 91,18)
60.000 30.000 30.000 40.000 160.000
4 (? 30,99) (? 15,49) (? 15,49) (? 20,66) (? 82,63)
54.621 27.310 27.310 36.414 145.655
5 (? 28,21) (? 14,10) (? 14,10) (? 18,81) (? 75,22)
50.483 25.241 25.241 33.655 134.620
6 (? 26,07) (? 13,04) (? 13,04) (? 17,38) (? 69,53)
41.379 20.690 20.690 27.586 110.345
7 (? 21,37) (? 10,69) (? 10,69) (? 14,25) (? 56,99)


1. Nota per i Quadri delle AP.

Gli aumenti saranno erogati come segue:

liv. 7.00 1.2.01 1.8.01 1.7.03 totale
aumenti

Quadri A 103.862 51.931 51.931 69.241 276.965
(? 53,64) (? 26,82) (? 26,82) (? 35,76)(? 143,04)
Quadri B 91.034 45.517 45.517 60.689 242.757
(? 47,02) (? 23,51) (? 23,51) (? 31,34)(? 125,37)

Pertanto i nuovi minimi tabellari conglobati saranno i seguenti alle
sottoindicate scadenze:


liv. 7.00 1.2.01 1.8.01 1.7.03

Quadri (2) 2.735.693 2.781.210 2.826.727 2.887.416
(? 1412,87) (? 1436,38) (? 1459,88) (? 1491,23)
2.573.794 2.615.173 2.656.552 2.712.258
1 (? 1329,25) (? 1350,62) (? 1371,99) (? 1400,76)
2.416.483 2.453.724 2.490.965 2.540.620
2 (? 1248,01) (? 1267,24) (? 1286,48) (? 1312,12)
2.253.277 2.286.380 2.319.483 2.363.621
3 (? 1163,72) (? 1180,82) (? 1197,91) (? 1220,71)
2.132.438 2.162.438 2.192.438 2.232.438
4 (? 1101,31) (? 1116,81) (? 1132,30) (? 1152,96)
2.026.152 2.053.462 2.080.772 2.117.186
5 (? 1046,42) (? 1060,52) (? 1074,63) (? 1093,44)
1.944.032 1.969.273 1.994.514 2.028.169
6 (? 1004,01) (? 1017,04) (? 1030,08) (? 1047,46)
1.773.668 1.794.358 1.815.048 1.842.634
7 (? 916,02) (? 926,71) (? 937,39) (? 951,64)


2. Nota per i Quadri delle AP.

Pertanto i nuovi minimi tabellari conglobati per i Quadri delle AP saranno
rispettivamente i seguenti alle sottoindicate scadenze:

7.00 1.2.01 1.8.01 1.7.03
liv.

3.070.711 3.122.642 3.174.573 3.243.814
Quadri A (? 1585,89) (? 1612,71) (? 1639,53) (? 1675,29)

2.807.142 2.852.659 2.898.176 2.958.865
Quadri B (? 1449,77) (? 1473,28) (? 1496,78) (? 1528,13)


Norme e note relative alla retribuzione del personale
delle AP.

A) 2° elemento.

1) Personale impiegatizio di 1° livello: il 2° elemento del personale
appartenente al 1° livello è determinato in £. 330.000 (? 170,43) mensili.
Il 2° elemento costituisce corrispettivo - forfettariamente erogato -
per le prestazioni di seguito indicate:

- lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 150 ore
annue, non frazionabili, rese in orario diurno non festivo né domenicale
(o 7a prestazione), ma compresa la disponibilità al lavoro straordinario e
supplementare anche discontinuo nell'arco dell'orario diurno da lunedì a
sabato;
- compenso per maggiorazioni lavoro a turni;
- disagio per eventuale lavoro con pioggia.

Le ore straordinarie e supplementari prestate in orario notturno, nei
giorni festivi, ivi compresa la domenica e la 7a prestazione, sono
pagate in aggiunta al 2° elemento.

2) Personale categoria Quadri: il 2° elemento del personale appartenente
alla categoria Quadri è determinato come segue:

decorrenza decorrenza decorrenza
1.7.00 1.1.01 1.1.03

Q.A. £. 380.000 Q.A. 480.000 Q.A. 550.000
(? 196,25) (? (? 284,05)
247,90)
Q.B. 330.000 Q.B. 410.000 Q.B. 450.000
(? 170,43) (? 211,75) (? 232,41)

Il 2° elemento riconosciuto al personale "Quadro" costituisce
corrispettivo - forfettariamente erogato - per le prestazioni di seguito
indicate:

- lavoro straordinario e supplementare fino al limite delle 250 ore
annue non frazionabili, ivi compresa la disponibilità al lavoro
straordinario e supplementare anche discontinuo nell'arco delle 24 ore
esclusa la domenica e 7a prestazione;
- compenso per maggiorazione lavoro a turni;
- disagio per eventuale lavoro con pioggia.


B) Indennità di funzione Quadri.

Rimane confermata per i Quadri l'indennità di funzione pari a £. 70.000 (?
36,15) mensili da erogarsi per 14 mensilità.


C) Norme transitorie ad esaurimento.

- Regime giuridico 'ad personam' per ex: minimo base (o stipendio),
contingenza e 2° elemento

Al personale in servizio al 30.6.00 sono attribuiti importi 'ad
personam', come specificati nella tabella "personale delle AP" allegata,
per:

a) ex minimo base (o stipendio);
b) ex contingenza;
c) ex 2° elemento.

Gli elementi retributivi riconosciuti quali 'ad personam' ex minimo base
ed ex contingenza sono utili a tutti gli effetti.
Al solo personale appartenente alla categoria Quadri inquadrato al
30.6.00 al 9° livello (ex CCNL 29.10.96) è riconosciuto (per effetto del
Protocollo 27.7.00) l'importo 'ad personam' di £. 70.000 (? 36,15)
mensili ex 2° elemento; tale importo è utile a tutti gli effetti con
esclusione del calcolo del valore dell'ora base ai fini del compenso per
lavoro straordinario.
Gli 'ad personam' riconosciuti per ex minimo base, ex contingenza ed ex
2° elemento non sono riassorbibili con successivi aumenti retributivi
fatto salvo il passaggio alla categoria Quadri del personale
impiegatizio, nel qual caso gli 'ad personam' in godimento a titolo di
ex contingenza ed ex minimo base vengono riassorbiti.
Nel caso di promozione nell'ambito dei livelli dal 7° al 1° del presente
contratto, il dipendente mantiene in cifra il valore del proprio 'ad
personam' (ex contingenza).

- Al personale già in servizio all'1.1.96 è confermata la
corresponsione nell'importo in godimento al 30.6.00 dell'elemento
onnicomprensivo 'ad personam' di cui al contratto previgente (ex punto 1,
allegato al CCNL 29.10.96).

- Il personale inquadrato nella categoria Quadri (già dipendente degli
enti portuali - aziende mezzi meccanici) che, in base a quanto stabilito
dal 1° alinea delle norme transitorie ad esaurimento di cui al CCNL
29.10.96, fruiva al 30.6.00 di un importo differenziale - ex indennità di
funzione - conserva tale importo da intendersi congelato in cifra.

- Il personale già dipendente di ente portuale - azienda mezzi
meccanici che al 30.6.00 fruiva 'ad personam', (ex norma transitoria ad
esaurimento CCNL ASSOPORTI 29.10.96) di un importo differenziale per
indennità di contingenza conserva tale importo, da intendersi congelato in
cifra e non utile per il calcolo dell'ora base che si assume per la
determinazione delle ore straordinarie.


PERSONALE DELLE AUTORITÀ PORTUALI

TABELLA ELEMENTI RETRIBUTIVI MENSILI
A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2000 E SCADENZE SUCCESSIVE

minimo conglobato

liv.
al al al
luglio 2000 1.2.01 1.8.01 1.7.03

3.070.711 3.122.642 3.174.573 3.243.814
QA (? 1585,89) (? 1612,71) (? 1639,53) (? 1675,29)
2.807.142 2.852.659 2.898.176 2.958.865
QB (? 1449,77) (? 1473,28) (? 1496,78) (? 1528,13)
2.573.794 2.615.173 2.656.552 2.712.258
1 (? 1329,25) (? 1350,62) (? 1371,99) (? 1400,76)
2.416.483 2.453.724 2.490.965 2.540.620
2 (? 1248,01) (? 1267,24) (? 1286,48) (? 1312,12)
2.253.277 2.286.380 2.319.483 2.363.621
3 (? 1163,72) (? 1180,82) (? 1197,91) (? 1220,71)
2.132.438 2.162.438 2.192.438 2.232.438
4 (? 1101,31) (? 1116,81) (? 1132,30) (? 1152,96)
2.026.152 2.053.462 2.080.772 2.117.186
5 (? 1046,42) (? 1060,52) (? 1074,63) (? 1093,44)
1.944.032 1.969.273 1.994.514 2.028.169
6 (? 1004,01) (? 1017,04) (? 1030,08) (? 1047,46)
1.773.668 1.794.358 1.815.048 1.842.634
7 (? 916,02) (? 926,71) (? 937,39) (? 951,64)

(segue)

liv. 2° elemento

luglio 2000 1.1.01 1.1.03

380.000 480.000 550.000
QA (? 196,25) (? 247,90) (? 284,05)
330.000 410.000 450.000
QB (? 170,43) (? 211,75) (? 232,41)
330.000 330.000 330.000
1 (? 170,43) (? 170,43) (? 170,43)

Il minimo conglobato e il 2° elemento vengono corrisposti per 14
mensilità.

Verrà corrisposto inoltre l'importo di £. 20.000 (? 10,33) per 13
mensilità a titolo di EDR.

ELEMENTI RETRIBUTIVI RICONOSCIUTI 'AD PERSONAM' AL SOLO PERSONALE
IN SERVIZIO AL 30 giugno 2000 (vedi nota).

liv. 'ad personam' mensile
(da corrispondere per 14 mensilità)

2° elemento ex stipendio ex contingenza

70.000 376.670 36.745
QA ex 9q (? 36,15) (? 194,53) (? 18,98)
QA ex 8q - - -
QB ex 7q - - -
- 142.750 78.473
1 ex 7 (? 73,72) (? 40,53)
- - 39.015
2 ex 6 (? 20,15)
- - 35.047
3 ex 5 (? 18,10)
- - 30.285
4 ex 4 (? 15,64)
- - 26.924
5 ex 3 (? 13,91)
- - 25.036
6 ex 2 (? 12,93)
- - 16.980
7 ex 1 (? 8,77)

Art.16 - Aumenti periodici di anzianità (scatti d'anzianità).

A) DIPENDENTI DELLE IMPRESE

1) Dall'1.7.00 per ogni biennio di anzianità di servizio presso la
stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso
aziendale facente capo alla stessa azienda), indipendentemente da
qualsiasi aumento di merito, i lavoratori hanno diritto ad un aumento
della retribuzione mensile nelle seguenti misure, per un massimo di 5
bienni:

£. 65.020
Quadri (? 33,58)
59.365
1 (? 30,66)
55.730
2 (? 28,78)
51.700
3 (? 26,70)
48.865
4 (? 25,24)
46.450
5 (? 23,99)
44.425
6 (? 22,94)
40.385
7 (? 20,86)

Le imprese che alla data della firma del presente contratto non
applicano uno dei due contratti ASSOLOGISTICA-FISE applicheranno tale
norma a decorrere dall'1.1.03.

2) Il dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità
fruiti al 30.6.00; detti scatti concorrono alla formazione del numero
massimo di cui al precedente comma.

3) Gli aumenti periodici d'anzianità non possono essere comunque
assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito.

4) In caso di passaggio di livello il lavoratore conserverà in cifra
l'importo maturato e avrà diritto a maturare gli ulteriori aumenti
periodici d'anzianità biennali necessari al raggiungimento di quanto
previsto al punto 1 (5 scatti).
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà
utile agli effetti del successivo aumento periodico.

5) Gli aumenti periodici d'anzianità saranno corrisposti con la
retribuzione del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie
il biennio d'anzianità.

6) Per gli assunti anticipatamente all'1.1.80 rimangono in vigore le
condizioni contrattuali di miglior favore esistenti al 30.6.00.


B) SCATTI BIENNALI D'ANZIANITÀ DIPENDENTI DI AUTORITÀ PORTUALE

Al dipendente, per ogni biennio di servizio prestato, spetta un aumento
periodico che è del seguente importo (*)

£. 84.210
Quadro A (? 43,49)
75.044
Quadro B (? 38,76)
75.044
1 (? 38,76)
61.270
2 (? 31,64)
58.800
3 (? 30,37)
54.935
4 (? 28,37)
52.830
5 (? 27,28)
51.365
6 (? 26,53)
50.880
7 (? 26,28)

Per i nuovi assunti e per coloro che non possiedono aumenti biennali il 1°
scatto d'anzianità maturerà al compimento del 3° biennio dalla data di
assunzione.

Il numero massimo di scatti è stabilito in 5.

Il dipendente conserva il numero e l'importo degli scatti d'anzianità
fruiti al 30.6.00; detti scatti concorrono alla formazione del numero
massimo di cui al precedente comma.

In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli
scatti di anzianità maturati nel livello di provenienza. La frazione di
biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli
effetti della maturazione del successivo scatto d'anzianità.

Alle scadenze biennali successive alla maturazione del numero massimo di
aumenti biennali attribuiti si rivalutano, iniziandosi dal primo, gli
importi degli aumenti periodici sulla base del livello professionale di
appartenenza alle singole scadenze.

(*) Nota.

Per la corrispondenza tra i livelli sopra indicati e quelli applicati sino
al 30.6.00 vedasi quanto pattuito in punto applicazione nuovi minimi e
corresponsione 'una tantum'.


Norma transitoria ad esaurimento.

Per il dipendente che al 30.6.00 sia stato inquadrato al 9° livello Q (ex
CCNL 29.10.96) e abbia diritto alla successiva maturazione di scatti
d'anzianità gli stessi saranno attribuiti assumendo convenzionalmente
l'importo di £. 92.101 (? 47,57).

Art. 17 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.

Al lavoratore competono 2 mensilità aggiuntive - 13a e 14a - da
corrispondersi rispettivamente la 13a a dicembre e la 14a a giugno di ogni
anno, costituite da un importo pari a : minimo conglobato + aumenti
periodici (scatti) d'anzianità in godimento nei suddetti mesi + altri
eventuali elementi retributivi in godimento che risultino spettanti in
base a quanto specificamente previsto nei CCNL di provenienza applicati al
30.6.00 rispettivamente nelle imprese e nelle AP.

Le mensilità aggiuntive competono proporzionalmente all'effettivo servizio
prestato durante i 12 mesi precedenti l'erogazione, in ragione di
dodicesimi. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario
non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se
superiori ai 15 giorni.

Il periodo di prova seguito da conferma in servizio è considerato utile
per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.

13a e 14a saranno proporzionalmente ridotte per i periodi di assenza per
malattia ed infortunio non professionale nei casi in cui è prevista la
riduzione della retribuzione ai sensi dell'art. 21 (Trattamento malattia e

infortunio non sul lavoro).

Art. 18 - Divisori orario e giornaliero.

La quota oraria di retribuzione è fissata nella misura di 1/173 della
retribuzione mensile, quella giornaliera 1/26.


Nota a verbale.

Ai dipendenti, in servizio al 30.6.00, di aziende che a detta data
applicavano il CCNL FISE sarà mantenuto il divisore orario convenzionale
di 170 per l'intera durata della vigenza contrattuale.

Art. 19 - Corresponsione della retribuzione.

La retribuzione sarà corrisposta con cadenza mensile.

La retribuzione dovrà essere corrisposta al lavoratore entro 6 giorni
dalla fine di ogni mese; eventuali variazioni a detto termine saranno
concordate in sede aziendale. All'atto del pagamento della retribuzione
verrà consegnato un foglio paga, o prospetto equivalente, in cui dovranno
essere distintamente specificati: la ragione sociale dell'Azienda/Ente, il
nome e cognome del lavoratore, categoria di inquadramento, il periodo di
paga cui la retribuzione si riferisce, gli elementi costituenti la
retribuzione, l'elencazione delle trattenute e l'indicazione delle ferie
ed eventuali ROL utilizzati e residui.

In caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della
retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte
della retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del
lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.

Nel caso in cui l'azienda/ente ritardi il pagamento delle competenze di
cui sopra di oltre 15 giorni, decorreranno a favore del lavoratore gli
interessi di mora nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di
sconto, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento. Nel caso
predetto di ritardo il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro
con diritto all'intero trattamento di liquidazione e all'indennità di
mancato preavviso.

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza tra la somma pagata e quella indicata
sul foglio paga o prospetto equivalente, dovrà essere presentato
tempestivamente.

Gli errori di calcolo dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1
anno dal giorno del pagamento.

Art. 20 - Trattamento di fine rapporto (TFR).

Il TFR è disciplinato dalla legge 29.5.82 n. 297.

La retribuzione annuale utile ai fini del computo di detto trattamento è
costituita, con esclusione comunque di quanto corrisposto a titolo di
compenso per lavoro straordinario, dalle seguenti voci retributive:

- minimo conglobato;
- aumenti periodici (scatti) d'anzianità;
- EDR + 'ad personam' (salvo diversa originaria pattuizione);
- 13a e 14a mensilità;

altre voci retributive, come indicate e computate a questo titolo
contrattualmente.

Sezione III - MALATTIE - INFORTUNI - ASSENZE E PERMESSI

Art. 21 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro.

L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato
impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore al datore di lavoro di
norma entro l'inizio della prestazione della giornata in cui si verifica
l'assenza stessa; in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà
considerata non giustificata.

Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire al datore di lavoro
nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge,
il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro,
salvo il caso di giustificato impedimento.

Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal 1°
giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle 12 e dalle
ore 17 alle 19 (ai sensi DM 15.7.86) per consentire il controllo dello
stato di malattia.

Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal
domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà
preventiva informazione al datore di lavoro.

Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al precedente comma, non
sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce
orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento
economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di
reperibilità è considerato assente non giustificato.

Ogni mutamento d'indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia
o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato al
datore di lavoro.

Costituisce giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di
attività lavorativa, durante l'assenza per malattia.

In caso d'interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non
in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15
mesi.

La conservazione del posto cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si
raggiunga il limite predetto anche con più malattie.

Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione (così come
prevista nei rispettivi CCNL di provenienza) per i primi 9 mesi e metà di
essa per i successivi 6 mesi.

Superato il limite di conservazione del posto, il datore di lavoro potrà
risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo al lavoratore il
trattamento previsto dal presente contratto per il licenziamento, compresa
l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio non sul lavoro,
oltre i 15 mesi non consenta al lavoratore di riprendere il servizio, egli
può risolvere il rapporto con diritto alla sola indennità d'anzianità.

Ove ciò non avvenga e il datore di lavoro non proceda al licenziamento, il
rapporto rimane sospeso per aspettativa.

Il datore di lavoro anticiperà il trattamento a carico degli istituti
assicurativi, ove previsto, a termine di legge.


Nota.

Norma transitoria ad esaurimento: per i dipendenti delle AP in servizio al
30.6.00 restano in vigore i maggiori periodi di comporto e relativo
trattamento economico di cui all'art. 16, CCNL 29.10.96.

Art. 22 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi,
previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto
dal presente articolo le norme di carattere generale vigenti in materia.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività
lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al
proprio superiore diretto perché possano essere prestate le previste cure
di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Al lavoratore sarà conservato il posto:

a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il
quale egli percepisca l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla
legge;
b) in caso d'infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata dal
rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto
assicuratore.

Qualora per postumi invalidanti o per cause di malattia professionale il
lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà
possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità

lavorativa, anche di livello inferiore, compatibili con le esigenze
aziendali, conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto
all'atto dell'infortunio/malattia professionale.

Circa il trattamento economico e sua durata in caso di infortunio sul
lavoro o malattia professionale per quanto concerne le imprese il
personale delle stesse avrà diritto all'intera retribuzione per tutto il
periodo di cui alla precedente lett. b); per quanto concerne le AP resta
in vigore il comma 2, art. 17, CCNL ASSOPORTI 29.10.96.

L'assenza per malattia professionale o infortunio, nei limiti dei periodi
per la conservazione del posto ai quali fa riferimento il comma
precedente, è utile ai fini del TFR e non interrompe la maturazione
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, 13a e 14a, ecc.).

Art. 23 - Congedo matrimoniale.

In caso di matrimonio, compete ai lavoratori un periodo di congedo di 15
giorni continuativi di calendario, durante il quale il lavoratore è
considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Il congedo non potrà essere computato sul periodo di ferie annuali, né
potrà essere computato sul periodo di preavviso di licenziamento.

Il congedo è compensato con la normale retribuzione e con la deduzione di
quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale.

La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore di norma 1
mese prima dal suo inizio.

Il giorno in cui il lavoratore contrae il matrimonio deve essere
all'interno dell'arco temporale dei 15 giorni di congedo previsti salvo
diverso accordo con il datore di lavoro.

Art. 24 - Maternità.

Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi
vigenti in materia.


Nota.

Alle dipendenti delle AP durante il periodo di assenza obbligatoria e per
il 1° mese dell'eventuale assenza facoltativa verrà riconosciuta la
normale retribuzione, integrando il trattamento di legge.

Art. 25 - Servizio militare.

La chiamata alle armi per obblighi di leva, ovvero sostitutivo degli
obblighi di leva, e il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di
lavoro e il lavoratore in entrambi i casi, conserva, per tutta la durata
del servizio militare il posto con maturazione dell'anzianità agli effetti
del preavviso, dell'anzianità per aumenti biennali e al fine del calcolo
di rivalutazione del TFR.

Se il lavoratore, all'atto della chiamata o del richiamo risolve il
rapporto di lavoro, ha diritto alle indennità che gli competono a norma
delle vigenti disposizioni, ma, come non ricorre l'obbligo del preavviso,
così non ricorre il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

Esaurito il servizio militare, il lavoratore deve ripresentarsi al datore
di lavoro nel termine di 30 giorni: in difetto, salvo il caso di
impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, verrà considerato
dimissionario.

In caso di malattia, denunziata entro i suddetti 30 giorni, il congedato
ha diritto alla conservazione del posto per il periodo previsto dall'art.
21 (Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro).

La copia del foglio matricolare dello stato di servizio o del congedo
provvisorio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione
delle norme contenute nel presente articolo.

Le norme stabilite con il presente articolo s'intendono completate con
quelle previste dalle leggi che vigono per i casi di chiamata o di
richiamo alle armi, con particolare riferimento al trattamento economico
spettante per legge.

Art. 26 - Aspettativa per funzioni pubbliche o per cariche sindacali.

L'aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive e non
o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali, nazionali è
regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 27 - Aspettativa.

Al lavoratore che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a 3 anni,
il datore di lavoro può concedere un periodo di aspettativa per malattia
(oltre il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21
(Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro) nella misura massima
di 6 mesi, prorogabile, per documentate ulteriori necessità di
convalescenza, sino ad un massimo di altri 6 mesi.

Sempre che ricorrano gli stessi requisiti di anzianità, il datore può
concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute necessità
personali e familiari una aspettativa, in relazione alla natura della
necessità, che ha motivato la richiesta stessa. Detti periodi di
aspettativa non potranno essere di norma superiori a 6 mesi, salvo casi
eccezionali che l'Azienda/Ente potrà valutare.

Gli anzidetti periodi di aspettativa non comportano retribuzione né
maturazione di alcun effetto contrattuale.

Art. 28 - Assenze e permessi.

Le assenze debbono essere comunicate entro l'inizio della prestazione
della giornata in cui si verifica l'assenza stessa al fine di consentire
la sostituzione del lavoratore ove l'organizzazione lo consenta; la
giustificazione deve essere fornita entro il 2° giorno successivo a quello
dall'inizio dell'assenza, salvo casi di impedimento giustificato. In
mancanza delle predette comunicazioni l'assenza verrà considerata
ingiustificata.

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il datore di lavoro potrà
consentire al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi dal lavoro
per brevi permessi non retribuiti.

Ai sensi della legge n. 53/00, art. 4, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in
caso di decesso (*) o di documentata grave infermità del coniuge o di un
parente entro il 2° grado o del convivente. La stabile convivenza con il
lavoratore deve risultare da certificazione anagrafica.

I rappresentanti dei lavoratori che sono componenti dei Comitati portuali
delle AP, delle Commissioni consultive locali di cui all'art. 15, legge n.
84/94, nonché dei Comitati di igiene e sicurezza di cui all'art. 7, D.lgs.
n. 272/99 usufruiscono di permessi retribuiti per la partecipazione alle
riunioni dei predetti organismi, qualora le riunioni si svolgano
nell'orario di lavoro osservato dagli stessi lavoratori.

Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda/ente ha facoltà di accordare
un massimo di 10 ore all'anno di permesso retribuito in caso di
documentati esami clinici, visite e interventi specialistici.


(*) Norma transitoria ad esaurimento.

Per i dipendenti delle AP in servizio al 30.6.00 viene mantenuto quanto
previsto dal 2° alinea, comma 1, art. 29, CCNL 29.10.96 ("fino a 5 giorni
per grave lutto familiare").

Art. 29 - Permessi per motivi di studio.

I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in
scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione
professionale, statali parificate o legalmente riconosciute e, comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di
lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami e

sono esonerati, dall'obbligo delle prestazioni straordinarie e durante i
riposi settimanali.

I suddetti lavoratori potranno usufruire, a richiesta, di permessi
retribuiti individuali nella misura massima di 200 ore triennali, che
potranno anche essere utilizzate in un solo anno sempre che il corso al
quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza per un
numero di ore pari o superiore a 300.

I lavoratori che potranno assentarsi per frequentare i corsi di studio di
cui sopra non dovranno superare - nel triennio - il 5% del totale della
forza occupata nell'unità produttiva.

I permessi verranno concessi compatibilmente alla possibilità di un
normale espletamento del servizio.

I lavoratori dovranno inoltrare apposita domanda scritta al datore di
lavoro, e produrre successivamente il certificato di iscrizione al corso e
gli attestati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore
relative.

Qualora il numero dei richiedenti sia superiore alla suddetta percentuale
massima del 5%, la Direzione dell'azienda/ente e la RSU fermo restando il
limite sopra previsto, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse
dai lavoratori, i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio,
le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l'identificazione dei
beneficiari dei permessi.

Ai lavoratori studenti sono concesse 30 ore di permesso retribuito per la
partecipazione agli esami finali annuali.

Per i lavoratori studenti universitari, oltre quanto previsto per la
partecipazione agli esami dallo statuto dei lavoratori sono concesse
ulteriori 40 ore massime di permesso retribuito in un biennio.

Art. 30 - Donatori sangue ed organi.

Ai lavoratori donatori di sangue sono concessi permessi retribuiti secondo
le disposizioni vigenti in materia.

Ai lavoratori donatori di organi compete l'indennità di malattia per le
giornate di effettiva degenza e di convalescenza adeguatamente documentate
dalla struttura presso la quale è avvenuto l'intervento.

Art. 31 - Permessi ai volontari di protezione civile.

Per il periodo di effettivo impiego, previamente autorizzato e debitamente
certificato dalla Prefettura competente, o dall'autorità regionale ove
previsto, sulla base della legge n. 266/91 e dell'Ordinanza 30.3.89 del
Ministero per il coordinamento della protezione civile è data facoltà agli
appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di
richiedere, al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal
servizio per il tempo necessario all'espletamento delle attività di
soccorso ed assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi,
nonché per le attività di addestramento ed esercitazioni di cui al comma
2, art. 1 della richiamata ordinanza.

Allegata alla domanda di permesso, presentata al datore di lavoro 24 ore
prima della data dell'inizio del permesso stesso, i richiedenti devono
specificatamente indicare di assentarsi dal servizio per prestare la
propria opera di volontariato unitamente alla relativa attestazione del
gruppo di loro appartenenza.

Il datore di lavoro, in presenza dei requisiti di cui al comma precedente,
è tenuto ad esonerare, nei limiti del DPR n. 616/94, dal servizio i propri
dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad
addestramento od operazioni di protezione civile, acquisendo - ad
operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva
prestazione da parte del dipendente.

Per il periodo di effettivo impiego prestato e certificato ai sensi del
presente articolo, il lavoratore conserva la retribuzione ed ogni altro
trattamento economico e previdenziale che il datore di lavoro avrà cura di
recuperare dal Fondo per la Protezione civile.

Sezione IV -DOVERI DEL LAVORATORE -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - PREAVVISO

Art. 32 - Doveri del lavoratore.

Nell'ambito del rapporto di lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi
superiori o preposti, come previsto dall'organizzazione dell'azienda/ente.

I rapporti tra i lavoratori, a tutti i livelli di responsabilità
nell'organizzazione aziendale, saranno improntati a reciproca correttezza
ed educazione.

In armonia con la dignità del lavoratore, i superiori ed i preposti
impronteranno i rapporti con i dipendenti ai sensi di collaborazione e
urbanità.

Il lavoratore deve osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle
procedure prescritte per il controllo delle presenze.

Egli deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza,
mantenere un contegno corretto verso l'utenza/clientela, osservare le
disposizioni del presente contratto, nonché quelle impartite dai suoi
superiori o preposti, avere cura dei locali e di tutto quanto è lui
affidato, rispettare il regolamento, ove esista.

Il lavoratore deve astenersi dal trattare affari per proprio conto o di
terzi in concorrenza con l'azienda/ente, deve astenersi dal prendere parte
diretta o indiretta ad appalti, imprese, servizi, forniture, concessioni,
ad affari nei quali sia interessato l'ente/azienda da cui dipende, nonché
dal redigere, per conto di privati, atti o documenti che debbano essere
sottoposti al giudizio o alla deliberazione dell'ente/azienda.

Deve altresì astenersi da attività che lo possano distrarre dal regolare
adempimento delle proprie mansioni o possano in qualche modo non
coincidere con i suoi doveri.

In ogni caso il dipendente dell'ente non può esercitare attività o
professione, né accettare cariche in Società costituite a fine di lucro,
senza autorizzazione dell'ente.

Non deve dare ad estranei, o a chi non ne abbia diritto, notizie,
informazioni o comunicazioni relative all'organizzazione, metodi e servizi
dell'azienda/ente nonché relative ai provvedimenti ed operazioni
amministrative anche se non si tratti di atti riservati, dei quali sia
venuto a conoscenza a causa del suo servizio.

Non deve ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, per il disimpegno dei
propri compiti e per l'esecuzione di atti d'ufficio.

Il lavoratore è tenuto a risarcire i danni derivanti all'azienda/ente da
violazioni di obblighi di servizio.

Se il lavoratore ha agito dietro un ordine, che era obbligato ad eseguire,
è esente da responsabilità, ferma restando la responsabilità del superiore
che ha impartito l'ordine.

Il lavoratore risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

Il lavoratore è responsabile in ordine all'uso appropriato dei mezzi e/o
attrezzature e/o impianti affidati per quanto attiene alla sicurezza e
alla funzionalità degli stessi.

Il lavoratore che, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli, cagioni
per dolo o colpa un danno a terzi, è personalmente obbligato a risarcirlo,
ferme restando le responsabilità più gravi previste dalle vigenti leggi.

Il lavoratore ha l'obbligo di conformarsi alle disposizioni vigenti sulla
prevenzione degli infortuni ed in materia di igiene sul lavoro e a quelle
particolari prescritte in tali materie nell'ambito del porto.

Il personale addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi
meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagioni danno alla AP o
a terzi, è responsabile nei limiti della normativa di cui all'art. 1,
legge 31.12.62 n. 1833 e della legge 17.3.75 n. 69.

Per i dipendenti delle AP resta inoltre ferma la validità di disposizioni
di legge e/o amministrative vigenti in materia di responsabilità civile,
contabile e amministrativa.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo daranno
luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 33 - Provvedimenti disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, daranno luogo, a seconda della gravità,
all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10
giorni;
e) licenziamento.

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare
nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo il caso di richiamo verbale, la contestazione degli addebiti sarà
fatta per iscritto con indicazione del termine entro cui il lavoratore
potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere
inferiore a 5 giorni.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche
verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante della O.S.
cui aderisce o conferisce mandato.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere
comunicato al lavoratore con lettera raccomandata, anche a mano, entro 10
giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per
presentare le sue giustificazioni.

La comunicazione del provvedimento disciplinare, salvo per il caso di
richiamo verbale, dovrà essere comunicata per iscritto.

L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni sarà
destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorso
un anno dalla loro comminazione.

Art. 34 - Ammonizioni scritte - Multe e sospensioni.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro
senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno
successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di
impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o
ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro con assiduità e secondo le istruzioni ricevute
oppure le esegua con negligenza o esegua lavori non assegnatigli;
d) per disattenzione o negligenza guasti il materiale, o la merce che
deve trasportare/movimentare o che ha in consegna, oppure non avverta
subito l'azienda/ente degli eventuali guasti verificatisi;
e) non avverte subito i superiori diretti di eventuali irregolarità
nell'andamento del lavoro;
f) non osserva le norme e non applica le misure di sicurezza e
sull'igiene del lavoro;
g) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia
indicato con apposito cartello;
h) esegua in luoghi di pertinenza aziendale lavori di lieve entità per
conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione
di materiale aziendale, con uso di attrezzature dell'azienda/ente
stessa/o; fuori dell'azienda/ente compia, per conto terzi, lavoro di
pertinenza dell'azienda/ente stessa/o;
i) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela e il
pubblico;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto e del
regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio
alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello
stabilimento.

L'ammonizione scritta verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la
multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo o in caso di
recidività.

In particolare la sospensione può essere inflitta al lavoratore che ad
esempio:

- si assenti, simulando malattia o, con sotterfugi, si sottragga agli
obblighi di lavoro;
- per negligenza del servizio, arrechi danni non gravi al materiale o
alle persone, agli strumenti, alle attrezzature o alle macchine;
- si presenti al lavoro, o si trovi in servizio in stato di
ubriachezza;
- compia abuso in ordine ai rimborsi spese per trasferta;
- fuori dell'azienda/ente compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza
dell'azienda/ente stessa/o;
- persista a commettere mancanze punite con la multa;
- entro il trimestre, per 3 volte, si assenti dal servizio senza
giustificazione;
- sia sorpreso a fumare nei locali di deposito cotone, seta, legname,
iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili o
pericolose in genere;
- commetta mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze
speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere
applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da
non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lett. a) e b)
dell'articolo precedente.

Art. 35 - Licenziamenti disciplinari.

A)Licenziamento con preavviso (art. 3, legge n. 604/66 - licenziamento
per giustificato motivo).

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla
disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo
di quelle contemplate nell'art. precedente, non siano così gravi da
rendere applicabile la sanzione di cui alla lett. B).

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) gravi atti di insubordinazione o per incitamento ad insubordinazione
grave;
a bis) diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto avvenuto
all'interno dell'azienda/ente;
b) danneggiamento doloso al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e
alle strutture dell'azienda/ente;
c) reiterato, scorretto comportamento in servizio da cui consegua un
rilevante danno economico e/o all'immagine dell'azienda/ente;
d) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori
nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di lieve entità senza
impiego di materiale dell'azienda/ente;
e) rissa in azienda/ente fuori dalle aree e dai reparti operativi o
dagli uffici;
f) abbandono del posto di lavoro da parte del personale al quale siano
specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo,
fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lett. B);
g) assenza ingiustificata prolungata oltre 3 giorni consecutivi o
assenze ingiustificate ripetute per 3 volte in 1 anno nel giorno seguente
alle festività o alle ferie;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza
passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del
lavoratore;
i) abuso delle norme relative al trattamento di malattia;
l) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. precedente
quando siano stati comminati 3 provvedimenti di sospensione di cui
all'articolo precedente, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art.
33 (Provvedimenti disciplinari).


B)Licenziamento senza preavviso (art. 1, legge n. 604/66 e art. 2119 c.c.
- licenziamento per giusta causa).

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda/ente
grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo
svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a
termine di legge.

A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

a) furto nell'azienda/ente;
b) trafugamento di materiale, apparecchiature / utensili / impianti o di
documenti riservati dell'azienda/ente ed equivalenti violazioni dei
segreti d'ufficio;
c) danneggiamento volontario al materiale, alle attrezzature, ai mezzi e
alle strutture aziendali;
d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o comunque
compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
e) violazione del divieto di fumo posto da norme a tutela della
sicurezza sui posti di lavoro;
f) esecuzione in orario di lavoro senza permesso di lavori
nell'azienda/ente per conto proprio o di terzi, di non lieve entità e/o
con l'impiego di materiale dell'azienda/ente;
g) irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede o altra
alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle
trasferte;
h) rissa in azienda/ente all'interno delle aree e dei reparti operativi
o degli uffici.

Art. 36 - Sospensione cautelare non disciplinare.

In caso di contestazione per mancanze di particolare gravità il datore di
lavoro potrà disporre contestualmente la sospensione cautelare non
disciplinare del lavoratore con effetto immediato.

Art. 37 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso il periodo di prova
ed il caso di licenziamento per giusta causa) non può essere risolto da
alcuna delle due parti senza un preavviso.

La durata del preavviso, i termini di decorrenza e le altre norme in
materia (anche apposte con note a verbale) restano quelle in vigore al
30.6.00 nei rispettivi CCNL di provenienza (*).

Non si da luogo a preavviso né alla corresponsione della relativa
indennità: nel caso di risoluzione di rapporto in presenza della
maturazione del limite di età previsto dalla normativa di legge vigente
ovvero al compimento dell'anzianità contributiva utile per la fruizione
della pensione, nel caso di pensionamento anticipato e nel caso di
dimissioni incentivate.


(*) Nota per i dipendenti delle Autorità Portuali.

Per quanto concerne la corrispondenza tra i livelli d'inquadramento
preesistenti e quelli del presente CCNL si fa riferimento alla
corrispondenza stabilita con il Protocollo d'intesa 27.7.00.

Art. 38 - Restituzione documenti di lavoro.

Al momento della effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa/AP
consegna al lavoratore i documenti dovutigli a norma di legge, debitamente
aggiornati, previo rilascio di ricevuta da parte del medesimo. Ai sensi
dell'art. 2124 C.C., l'impresa/AP, ove richiestole, rilascerà al
lavoratore un certificato con l'indicazione del periodo nel quale questi è
stato alle sue dipendenze.

Contestualmente il lavoratore è tenuto a restituire all'impresa/AP
eventuali documenti ricevuti in relazione al cessato rapporto di lavoro
(es. tesserino rilevazione presenze, permesso accesso al porto, ecc.).

Sezione V - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 39 - Sistema di informazione.

Le imprese, tramite le Associazioni imprenditoriali territorialmente
competenti, informeranno le RSU e comunque i sindacati provinciali di
categoria delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, sulle seguenti
materie: previsioni e programmi aziendali, ristrutturazioni o
riorganizzazioni o comunque modifiche tecnologiche, andamento
dell'occupazione, appalti o comunque esternalizzazione di lavori svolti
prima nell'interno, formazione professionale.

Le comunicazioni di cui al comma precedente vengono fornite periodicamente
prima dell'attuazione dei provvedimenti aziendali e comunque almeno 1
volta all'anno.

Restano inoltre in vigore le discipline previste in materia dai rispettivi
CCNL di provenienza.

Art. 40 - Osservatorio nazionale.

Le parti (datoriale e sindacale) convengono di costituire l'Osservatorio
nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione
di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei
propri rappresentanti secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza
dell'importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo
partecipativo.

L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni che
possono essere rilevanti per l'attivit